Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 517/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Rapolla Maria Rosaria fu Vito, in comune di Venosa (Potenza).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 517
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 517/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 517
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Rapolla Maria
Rosaria fu Vito, in comune di Venosa (Potenza).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma, primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 1021.19.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale."
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