Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 523/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attivita' cotoniere; dalle imprese esercenti l'attivita' della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attivita' della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attivita' della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli ar
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 523
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 523/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 523
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori
dipendenti: dalle imprese esercenti le attivita' cotoniere; dalle
imprese esercenti l'attivita' della canapa, del lino, delle fibre
dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde
e grezzo; dalle imprese esercenti l'attivita' della tessitura della
seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti
l'attivita' della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e
degli articoli da caccia dalle imprese esercenti l'attivita' della
tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese
esercenti l'attivita' della tintoria, stamperia, apparecchiatura e
coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto
proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attivita' della
filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attivita'
jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere,
nonche' dalle imprese delle province di Como e Torino fabbricanti
tappeti; dalle imprese esercenti l'attivita' di tintoria, candeggio,
stampa, mercerizzazione e finissaggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 luglio 1959, e relativo allegato, per i lavoratori dipendenti: dalle aziende industriali cotoniere; dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo, dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto del feltro battuto e degli articoli da caccia; delle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; dalle aziende esercenti l'industria jutiera; dalle aziende dell'industria dei tessili vari; dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa mercerizzazione e finissaggio, stipulati tra l'Associazione Cotoniera italiana, l'Associazione Canapieri, l'Associazione italiana Fabbricanti Seterie, il Sindacato Nazionale dell'Industria Laniera italiana, l'Associazione Tessiture italiane Fibre Artificiali e Sintetiche, l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchiatori e Coesionatori di Seta e Rajon, l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta; l'Associazione italiana Industriali Jutieri, l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Tessili, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra le suddette Organizzazioni datoriali e la Federazione Tessile della C.I.S.N.A.L.; Considerata l'identità delle clausole dei contratti collettivi suddetti da riprodursi, pertanto, in un unico testo; Visto il contratto collettivo di lavoro 23 dicembre 1959, per il personale addetto alle industrie fabbricanti tappeti delle province di Conio e Torino, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari e la Federazione italiana Lavoratori Tessili, la Federazione Impiegati Operai Tessili, l'Unione italiana Lavoratori Tessili; al quale ha aderito, in data 1 febbraio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili e Affini - C.I.S.N.A.L. -; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende industriali cotoniere, stipulato tra l'Associazione Cotoniera italiana e la Federazione italiana dei Lavoratori Tessili, la Federazione Impiegati Operai Tessili, l'Unione italiana Lavoratori Tessili; e tra l'Associazione Cotoniera italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo, stipulato tra l'Associazione Canapieri e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto che precede; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche, stipulato tra la Associazione italiana Fabbricanti Seterie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia, stipulato tra il Sindacato Nazionale dell'Industria Laniera italiana e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche, stipulato tra l'Associazione Tessiture italiane Fibre Artificiali e Sintetiche e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e di terzi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori, Apparecchiatori e Coesionatori di Seta e Rajon e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta, stipulato tra, l'Associazione degli Industriali Filatori di Cascami di Seta e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria jutiera, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Jutieri e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti le industrie dei tessili vari, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere: Visto l'accordo collettivo 5 febbraio 1960 concernente l'aumento di una particolare indennità a favore degli operai addetti all'industria amiantiera, settore tessili vari, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 23 dicembre 1959; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, e relative tabelle, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Tintori Stampatori e Finitori e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al contratto, pari data, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; Visto l'accordo 5 febbraio 1960, relativo alla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici, allegato ad ognuno dei predetti contratti collettivi stipulati in pari data e da riprodursi pertanto in un unico testo; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 158 del 31 maggio 1961, n. 166 del 17 giugno 1961, n. 167 del 17 giugno 1961, n. 155 del 15 maggio 1961, n. 132 del 5 maggio 1961, n. 168 del 17 giugno 1361, n. 171 del 24 giugno 1961, n. 156 del 15 maggio 1961; n. 178 del 14 luglio 1961, n. 160 del 12 giugno 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto; - contratti collettivi nazionali di lavoro 31 luglio 1959, riprodotti in un unico testo, relativi ai lavoratori dipendenti: dalle aziende industriali cotoniere; dalle aziende esercenti la industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; dalle aziende esercenti la industria jutiera, dalle aziende dell'industria dei tessili vari; dalle aziende industriali di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio: - contratto collettivo di lavoro 23 dicembre 1959, relativo al personale addetto alle industrie fabbricanti tappeti delle province di Como e Torino; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende industriali cotoniere; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e di terzi; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della filatura dei cascami di seta; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria jutiera; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti le industrie dei tessili vari; - accordo collettivo 5 febbraio 1960, relativo allo aumento di una particolare indennità a favore degli operai addetti all'industria amiantiera, settore tessili vari; - contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, relativo al personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio; - accordo 5 febbraio 1960, relativo alla parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici, richiamato dai precedenti contratti collettivi stipulati in pari data. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attività cotoniere; dalle imprese esercenti l'attività della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semi-lavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attività di tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della lana del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attività della filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attività jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere, nonchè dalle imprese delle province di Como e Torino fabbricanti tappeti; dalle imprese esercenti l'attività di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 20. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 23-29 marzo 1972, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 5/4/1972, n. 90) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 523 , nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, parte seconda, e 5, parte terza, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie tessili del 31 luglio 1959, nonchè gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che disciplinano la devoluzione preventiva ad un collegio tecnico di tutte le questioni concernenti l'appartenenza del personale, in base alle mansioni effettivamente svolte, alle diverse categorie e l'attribuzione della qualifica di impiegato e d'intermedio".
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