Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 523/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.

Pubblicato: 31/10/1974 In vigore dal: 22/07/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 523

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 523/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 523 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 , e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 76 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia. Dopo l'art. 126, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 1 Art. 127. - Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia con sede presso l'istituto di clinica chirurgica. La scuola conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia. Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 128. - Insegnamenti impartiti: Annuali: Anestesia e rianimazione (1° anno); Chirurgia cardiovascolare (5° anno); Chirurgia d'urgenza (5° anno); Chirurgia ginecologica (4° anno); Chirurgia pediatrica (4° anno); Chirurgia riparativa e plastica (5° anno); Chirurgia sperimentale (1° anno); Chirurgia toracica (5° anno); Chirurgia urologica (4° anno); Fisiopatologia chirurgica (2° anno); Medicina legale (5° anno); Neurochirurgia (4° anno); Radiologia (3° anno); Ricerche di laboratorio (1° anno); Semeiotica strumentale ed endoscopica (3° anno); Trattamento pre e post operatorio (2° anno); Traumatologia ed ortopedia (4° anno). Biennali: Anatomia e istologia patologica (2° e 3° anno); Semeiotica chirurgica (1° e 2° anno). Triennali: Anatomia chirurgica e corso di operazioni (1°, 2° e 3° anno); Patologia speciale chirurgica (1°, 2° e 3° anno). Quinquennali: Clinica chirurgica generale (1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno). PIANI DI STUDIO 1° Anno: Clinica chirurgica generale 1°; Patologia speciale chirurgica 1°; Semeiotica chirurgica 1°; Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Patologia speciale chirurgica 2°; Semeiotica chirurgica 2°; Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°: Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post operatorio; Anatomia e istologia patologica 1°. 3° Anno: Clinica chirurgica generale 3°; Patologia speciale chirurgica 3°; Semeiotica strumentale ed endoscopica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°; Radiologia; Anatomia e istologia patologica 2°. 4° Anno: Clinica chirurgica generale 4°; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia e ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale 5°; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Art. 129. Ammmissioni: possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Saranno ammessi al corso venti allievi nei 5 anni. Le ammissioni avvengono sulla base di titoli ed esami. Agli anni successivi al primo anno sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami di profitto. Gli allievi che chiedono il trasferimento da altre università potranno essere ammessi alla scuola secondo le modalità di legge. Non sono consentite per alcun motivo iscrizioni con abbreviazioni di corso. Frequenze: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazioni ed internato presso l'istituto di clinica chirurgica. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, si trasformerà in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Dall'obbligo di tale internato potranno essere parzialmente esonerati, su concessione del direttore della scuola e nei limiti delle norme vigenti, quegli allievi che, in qualità di aiuti e assistenti di ruolo, prestino servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali regionali. Per i corsi che non sono della clinica chirurgica generale, saranno stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i vari reparti specialistici indipendenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, non saranno ammessi a sostenere gli esami annuali. Esami: le prove di esame per ciascun anno di corso riguardano gli insegnamenti impartiti in quell'anno, secondo il piano di studio. Gli esami per singole materie potranno essere sostenuti in due sessioni: estiva ed autunnale. Sono ammessi agli esami di diploma gli allievi che abbiano superato gli esami annuali di profitto. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una tesi scritta, su un tema in precedenza approvato dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 71. - SCIARRETTA

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