Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 523/1976
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 523
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 523/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. 523
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 58, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di ecologia preistorica muta la denominazione in quella di ecologia preistorica e archeologia del paleolitico. Art. 1 Art. 120 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente: stechiometria. Art. 125 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente: stechiometria. Dopo l'art. 1008 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale annessa alla facoltà di architettura. Scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale Art. 1009. - Presso la facoltà di architettura di Roma è istituita una scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale con il fine di formare una più specializzata e profonda preparazione specifica integrativa di quella preliminare universitaria, nonchè di formare una più vasta e diffusa conoscenza e di promuovere studi e ricerche inerenti all'insediamento umano e all'ordinato assetto dell'ambiente. Art. 1010. - Direttore della scuola sarà un professore di ruolo, fuori ruolo o emerito, titolare di una disciplina urbanistica o di pianificazione territoriale. Il direttore sarà nominato, per la durata di un triennio e con possibilità di essere riconfermato, dal rettore dietro designazione del consiglio di facoltà. Il direttore sarà coadiuvato da un consiglio composto da tutti gli insegnanti delle materie costitutive della scuola; il consiglio sarà presieduto dal direttore. Gli insegnanti di ciascun corso saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, tra i professori incaricati e tra i liberi docenti universitari nonchè tra esperti cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Essi saranno proposti dal direttore della scuola e nominati dal rettore su parere conforme del consiglio di facoltà. Art. 1011. - L'iscrizione ai corsi è riservata ai laureati italiani in architettura ed ingegneria civile ovvero a stranieri forniti di titolo di studio equivalente nonchè ai laureati, amministratori o cultori, italiani e stranieri operanti in settori disciplinari afferenti allo studio, all'organizzazione e alla gestione del territorio e della città. Art. 1012. - La scuola attuerà corsi della durata complessiva di due anni il cui calendario sarà stabilito volta per volta dal direttore della scuola, sentito il parere del consiglio. Il corso comprenderà gli insegnamenti di cui al seguente elenco, ripartiti come appresso specificato nei due anni di frequenza: 1) progettazione urbanistica e disegno urbano (biennale) I e II; 2) pianificazione territoriale (annuale) I; 3) risanamento ambientale e restauro conservativo (semestrale) II; 4) storia della città (annuale) I; 5) strutture urbane e territoriali (semestrale) I; 6) grandi attrezzature (semestrale) II; 7) comunicazione e trasporti (annuale) II; 8) impianti tecnici ed igiene urbana (semestrale) II; 9) geografia urbana (semestrale) I; 10) economia politica e programmazione economica (annuale) II; 11) sociologia (annuale) I; 12) ecologia e scienze naturalistiche (annuale) I; 13) amministrazione, gestione e diritto urbanistico (2 semestri) I e II; 14) geotecnica e idrologia (semestrale) II; 15) paesistica (semestrale) II; 16) statistica matematica econometrica (2 semestri) I e II. Art. 1013. - Ogni insegnamento, sia annuale che semestrale comporterà un esame finale, ovvero un colloquio annuale ed un esame finale, se biennale. Alla fine del corso gli insegnanti dovranno attestare, secondo le modalità stabilite dal direttore dietro parere conforme del consiglio, la frequenza degli iscritti ai corsi. Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova finale costituita dalla presentazione e discussione di un lavoro individuale ed originale a carattere progettuale, critico, teorico in relazione al titolo da conseguire. Art. 1014. - Ai partecipanti ai corsi, i quali abbiano regolarmente frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami, verranno rilasciati i seguenti titoli: diploma di qualificazione di architetto o ingegnere urbanista ai partecipanti i quali, essendo forniti della corrispondente laurea, ovvero di titolo straniero equivalente, abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami e la prova finale; attestato di esperto in urbanistica, corredato dal curriculum scolastico completo e dall'elenco degli esami superati, ai partecipanti i quali abbiano sostenuto con esito favorevole un numero di esami non inferiore ai 2/3 delle materie istituite presso la scuola, nonchè la prova finale. Art. 1015. - Le commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui, saranno nominate dal direttore della scuola e saranno costituite da tre membri scelti tra i docenti della scuola, peraltro un membro di ciascuna commissione potrà essere scelto al di fuori degli insegnanti della scuola. La prova finale verrà sostenuta davanti ad una commissione di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola e composta, in maggioranza, da insegnanti della scuola stessa. Art. 1016. - Il numero massimo degli iscritti, le norme di ammissione e di frequenza, il programma ed il contenuto dei corsi e delle ricerche da svolgere saranno stabiliti annualmente dal consiglio. L'ammissione dei partecipanti ai corsi avverrà mediante concorso. La valutazione sarà fatta in base a titoli relativi all'attività svolta dai candidati presso gli istituti universitari: tesi di laurea; studi; ricerche; progetti, programmi e pubblicazioni relativi ad argomenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonchè all'assetto della società e dell'ambiente. Art. 1017. - Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari; eventuali contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, su proposta del consiglio della scuola. I partecipanti potranno usufruire di eventuali borse di studio, di premi conferiti dal consiglio della scuola dietro proposta del direttore, in misura e numero relativi alle possibilità finanziarie della scuola. Art. 1018. - Sono utilizzabili le attrezzature didattiche e scientifiche già a disposizione degli istituti di urbanistica e di pianificazione territoriale. I mezzi con cui viene fatto fronte alle spese di gestione comprendono contributi della facoltà, del Consiglio nazionale delle ricerche e di enti morali interessati ai problemi della pianificazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 maggio 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 12
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