Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 523/1986

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

Pubblicato: 27/08/1986 In vigore dal: 17/05/1986 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. 523

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 523/1986 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986, n. 523 ## Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 2456 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Titolo V Nel titolo V è inserito il seguente articolo 36-bis, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali: Art. 36-bis. Norme generali. - Presso il Politecnico di Torino sono istituite le scuole dirette a fini speciali - di cui ai successivi articoli - per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario. La durata dei corsi di studio delle scuole, che può essere biennale o triennale, è indicata negli articoli specifici di ciascuna scuola, e non è suscettibile di abbreviazioni; i corsi di ciascuna scuola si concludono con il rilascio di un diploma, previo superamento di un esame finale. L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale. Detto tirocinio potrà essere svolto presso strutture universitarie, o presso enti convenzionati. Alle scuole possono essere ammessi, di norma, salvo quanto diversamente precisato nei successivi articoli specifici, i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica, di cui ai successivi articoli. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alle scuole è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori designati dal consiglio della scuola. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio di ogni singola scuola provvedono di norma le facoltà, ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 . Eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali che esulino dalle competenze delle facoltà dell'Ateneo sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed all'art. 4 , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 . Per la realizzazione dei tirocini pratici, ai fini del completamento della professionalità prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 , ciascuna scuola può avvalersi, su conforme decisione del consiglio della scuola, di strutture universitarie e nell'ambito di convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 , della collaborazione di strutture tecnico-professionali dei campi operativi verso i quali è orientata la formazione professionale di ciascuna scuola. Sono organi di ciascuna scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Il direttore ha la responsabilità della scuola; egli è un professore di ruolo della stessa, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione è affidata a professore di seconda fascia - Il direttore è eletto dal consiglio della scuola; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione di ciascuna scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola stessa e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e, ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 , dalle altre componenti previste dall' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 . In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza di ricercatori che svolgono attività nella scuola stessa, secondo quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 . Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratto. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola o vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola, nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 ; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 . Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi, che possono essere diversi da scuola a scuola, sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione del Politecnico, sentito il consiglio di ogni singola scuola.

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