Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 537/1985
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 537
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 537/1985
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 537
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 502, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche; igiene e tecnologia del latte e derivati; clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale; scienza e medicina degli animali da laboratorio; produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare; patologia e tecnologia avi-cunicola; dietologia comparata animale. Scuola di specializzazione in miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche Art. 503. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche che conferisce il diploma di specialista in miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche. Art. 504. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 505. - La scuola ha lo scopo di preparare un professionista, nel settore del miglioramento genetico degli animali domestici e delle produzioni zootecniche. Art. 506. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 507. - Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 508. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze agrarie. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione. Art. 509. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 510. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: biologia applicata alle produzioni zootecniche; statistica e principi di informatica applicati alla zootecnica; genetica generale e mutagenesi; genetica qualitativa comparata. 2° Anno: genetica di popolazione e demografia zootecnica; genetica quantitativa e selezione; miglioramento genetico delle produzioni zootecniche. Art. 511. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 512. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni teorico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (analisi di laboratorio per tests diagnostici, esercitazioni sulle tecniche di allevamento e miglioramento genetico nelle diverse specie e in diversi indirizzi produttivi) si svolgeranno presso i laboratori e le strutture della facoltà e presso i centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e all'esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche, va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 513. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 514. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 515. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in igiene e tecnologia del latte e derivati Art. 516. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in igiene e tecnologia del latte e derivati che conferisce il diploma di specialista in igiene e tecnologia del latte e derivati. Art. 517. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 518. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista nel settore della produzione igienica, trasformazione e commercializzazione del latte e derivati. Art. 519. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 520. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 521. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze agrarie e scienze delle preparazioni alimentari. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 522. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 523. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia della mammella e della lattazione; fattori genetici e zootecnici connessi alla produzione del latte; basi nutrizionali e tecniche di alimentazione degli animali allevati per la produzione del latte; ingegneria zootecnica applicata agli animali lattiferi; igiene veterinaria (controllo dello stato sanitario degli animali destinati alla produzione del latte); ezio-patogenesi, diagnosi e controllo delle mastiti; tecniche e tecnologia della mungitura; produzione igienica del latte alla stalla (raccolta, refrigerazione e trasporto). 2° Anno: composizione e caratteristiche chimico-bromatologiche del latte e derivati; microbiologia lattiero-casearia; tecnologia del latte alimentare; tecnologia delle trasformazioni lattiero-casearie; legislazione nazionale ed internazionale del latte e derivati; organizzazione e funzionamento delle imprese destinate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del latte; principi di economia politica e statistica applicati alla lavorazione e commercializzazione del latte e derivati; organizzazione e funzionamento del controllo del latte e derivati. Art. 524. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve aver frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 525. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (analisi di laboratorio chimiche e microbiologiche, esercitazioni di impiantistica del settore lattiero caseario) si svolgeranno presso i laboratori della facoltà e presso i centri e strutture, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 526. - Superato l'esame teorico-pratico dello ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 527. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 528. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animate Art. 529. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale, che conferisce il diploma di specialista in clinica ostetrico-ginecologica e riproduzione animale. Art. 530. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 531. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista nel settore della riproduzione animale per il miglioramento o recupero della fertilità. Art. 532. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 533. - Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 534. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 535. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 536. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia dell'apparato genitale maschile e femminile; embriologia; fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile; genetica della riproduzione e parametri riproduttivi; andrologia con diagnostica e terapia; ginecologia con diagnostica e terapia. 2° Anno: anatomia e istologia patologica dell'apparato genitale maschile, e femminile; endocrinologia della riproduzione; biotecnologia della riproduzione; fisiopatologia della gravidanza e del parto; clinica ostetrico-ginecologica e corso di operazioni; diagnostica di laboratorio e strumentale nella riproduzione animale. Art. 537. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve aver frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 538. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive od infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facoltà e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 539. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 540. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 541. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio Art. 542. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio che conferisce i diplomi di specialista in scienza degli animali da laboratorio e in scienza e medicina degli animali da laboratorio. Art. 543. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 544. - La scuola ha lo scopo di preparare esperti in scienze degli animali da laboratorio e in scienze e medicina degli animali da laboratorio. Art. 545. - La durata del corso è di due anni per il conseguimento del diploma in scienze degli animali da laboratorio e di tre anni per il conseguimento del diploma in scienze e medicina degli animali da laboratorio e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 546. - Il numero degli iscritti è di otto per ogni anno e complessivamente di sedici per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma in scienze degli animali da laboratorio e di otto per ogni anno e complessivamente di ventiquattro per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma in scienze e medicina degli animali da laboratorio. Art. 547. - Al conseguimento del diploma in scienze degli animali da laboratorio sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche e medicina e chirurgia. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; al conseguimento del diploma in scienze e medicina degli animali da laboratorio sono ammessi i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale. Art. 548. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 549. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: nazioni sulla sperimentazione scientifica su animali (storia, norme etiche, legislazione vigente, metodi alternativi o sostitutivi, organismi nazionali e internazionali); anatomia degli animali da laboratorio (topo, ratto, hamster, cavia, coniglio, pollo, cane, gatto, suino, scimmia); fisiologia degli animali da laboratorio (topo, ratto, hamster, cavia, coniglio, pollo, cane, gatto, suino, scimmia); tecniche di allevamento e stabulazione; genetica e selezione; igiene di allevamento e profilassi; nutrizione, alimentazione e tecnica mangimistica; biostatistica. 2° Anno: anatomia e fisiologia di: uccelli, rettili, anfibi, pesci; patologia comparata, con elementi di anatomia patologica; microbiologia speciale; parassitologia; malattie da errori dietetici, da carenze e del ricambio; principi di anestesia ed eutanasia; principi e tecniche sperimentali in biomedicina. 3° Anno: malformazioni congenite e patologia neonatale; anatomia patologica e istopatologica degli animali da laboratorio; malattie da allevamento intensivo; malattie infettive; malattie parassitarie; metodologie diagnostiche; terapia individuale e di massa; chirurgia sperimentale; legislazione sanitaria. A completamento sono previsti: visite ad allevamenti e stabulari "modello" (1° anno); tirocinio pratico finalizzato presso istituti o centri qualificati (2° anno); sopralluoghi e stages presso allevamenti e stabulari (3° anno). Art. 550. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve aver frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 551. - La scuola si articola in lezioni, conferenza, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esercitazioni di tecnologia e igiene di allevamento a diverso orientamento di utilizzo per il primo biennio ed esercitazioni di diagnostica clinica, di necroscopia e di analisi di laboratorio per il terzo anno) si svolgeranno presso i laboratori e le strutture della facoltà e presso i centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 552. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno ciascun corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 553. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 554. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il Consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'arti 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare Art. 555. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in produzione ed ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare che conferisce i diplomi di specialista in produzione degli organismi acquatici di interesse alimentare e in produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare. Art. 556. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 557. - La scuola ha lo scopo di formare un professionista nel settore della produzione degli organismi acquatici di interesse alimentare e in quello della produzione e ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare. Art. 558. - La durata del corso è di due anni per il conseguimento del diploma in produzione degli organismi acquatici di interesse alimentare e di tre anni per il conseguimento del diploma in produzione ed ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 559. - Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma di produzione degli organismi acquatici di interesse alimentare e di dieci iscritti per ogni anno e complessivamente trenta per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma in produzione ed ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare. Art. 560. - Al conseguimento del diploma di produzione degli organismi acquatici di interesse alimentare sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze naturali, scienze biologiche e scienze agrarie. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Al conseguimento del diploma di produzione ed ispezione sanitaria degli organismi acquatici di interesse alimentare sono ammessi i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale. Art. 561. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 562. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: chimica e fisica degli ambienti acquatici; botanica degli ambienti acquatici; zoologia degli ambienti acquatici; microbiologia degli ambienti acquatici; ecologia degli ambienti acquatici; identificazione degli organismi acquatici commestibili; disturbo antropico degli ambienti acquatici. 2° Anno: tecnologia e igiene della pesca; tecnologia e igiene dell'acquacoltura; patologia degli organismi acquatici; approvvigionamento, mercati e conservazione dei prodotti ittici freschi; legislazione delle acque di pesca e delle attività di acquacoltura. 3° Anno: composizione chimica del pesce, dei molluschi e dei crostacei; indici di freschezza; microbiologia e alterazione dei prodotti ittici freschi; tecnologia e igiene dei prodotti ittici conservati; tecnologia e igiene dei sottoprodotti ittici; tecniche di analisi dei prodotti e dei sottoprodotti ittici; tossinfezioni e intossicazioni da prodotti ittici; approvvigionamenti, mercati, industrie e consumi dei prodotti ittici conservati e dei sottoprodotti ittici; disciplina igienico-sanitaria e commerciale dei prodotti ittici freschi e conservati, nonchè dei sottoprodotti ittici. Principali frodi del commercio ittico; organizzazione dei servizi sanitari e annonari concernente i prodotti ittici freschi e conservati, nonchè i sottoprodotti ittici. Art. 563. - La frequenza del corso è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 564. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esercitazioni di tecnologia e igiene di allevamento a diverso orientamento produttivo per il primo biennio ed esercitazioni di diagnostica clinica, di necroscopia e di analisi di laboratorio per il terzo anno) si svolgeranno presso i laboratori e le strutture della facoltà e presso i centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 565. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno ciascun corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 566. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 567. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in tecnologia e patologia avi-cunicola Art. 568. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in tecnologia e patologia avi-cunicola che conferisce i diplomi di specialista in tecnologia avi-cunicola e in tecnologia e patologia avicunicola. Art. 569. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 570. - La scuola ha lo scopo di preparare un esperto in tecnologia avi-cunicola e un esperto in tecnologia e patologia avi-cunicola. Art. 571. - La durata del corso è di due anni per il conseguimento del diploma in tecnologia avi-cunicola e di tre anni per il conseguimento del diploma in tecnologia e patologia avi-cunicola e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 572. - Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma in tecnologia avi-cunicola e di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi per il conseguimento del diploma in tecnologia e patologia avi-cunicola. Art. 573. - Al conseguimento del diploma in tecnologia avi-cunicola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze agrarie. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; al conseguimento del diploma in tecnologia e patologia avi-cunicola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria abilitati allo esercizio professionale. Art. 574. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 575. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia; fisiologia; etologia; microbiologia ed immunologia; parassitologia; statistica applicata alla biologia e programmazione sperimentale; valutazione morfo-funzionale; edilizia, impianti ed attrezzature di allevamento; organizzazione produttiva e principi di amministrazione aziendale; igiene di allevamento. 2° Anno: alimentazione del consiglio, volatili e selvaggina; tecnologie di allevamento (per specie e per produzioni); patologia generale ed anatomia patologica; fisiopatologia della riproduzione e dell'incubazione; malattie da errori dietetici, da carenza e del ricambio; commercializzazione dei prodotti avicoli, cunicoli e della selvaggina; tecnologia delle carni avi-cunicole; uova ed altri prodotti; legislazione zootecnica e sanitaria; miglioramento genetico e pianificazione selettiva. 3° Anno: malattie infettive; malattie parassitarie; malattie da intossicazione; terapia individuale e di massa; profilassi igienica e vaccinale, polizia veterinaria; metodologie diagnostiche. Art. 576. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve aver frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione darne, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che noi superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 577. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esercitazioni di tecnologia e igiene di allevamento a diverso orientamento produttivo per il primo biennio e esercitazioni di diagnostica clinica, di necroscopia e di analisi di laboratorio per il terzo anno) si svolgeranno presso i laboratori e le strutture della facoltà e presso i centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 578. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 579. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 580. - Per la scuola di specializzazione, anche se rilascia due diplomi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Scuola di specializzazione in dietologia comparata animale Art. 581. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in dietologia comparata animale che conferisce il diploma di specialista in dietologia comparata animale. Art. 582. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria. Art. 583. - La scuola ha lo scopo di preparare un professionista esperto nel settore della nutrizione ed alimentazione animale. Art. 584. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 585. - Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 586. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale e scienze agrarie. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto e qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione. Art. 587. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 588. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: anatomia veterinaria comparata dell'apparato digerente; fisiologia della nutrizione; biochimica della nutrizione; coltivazione e conservazione dei foraggi; analisi chimico-bromatologica e valutazione degli alimenti; caratteristiche nutrizionali degli alimenti e loro utilizzazione produttiva; aspetti economici e gestionali dell'alimentazione. 2° Anno: esigenze nutritive e tecnica di razionamento dei poligastrici; esigenze nutritive e tecnica del razionamento dei monogastrici e degli animali acquatici di interesse alimentare; tecnica ed industria mangimistica. Prodotti complementari; alimentazione, produzione zootecnica e miglioramento animale; legislazione e normativa sulla produzione, impiego, commercializzazione degli alimenti ad uso zootecnico; fisiopatologia della nutrizione; tossicologia alimentare. Art. 589. - La frequenza dei corsi è obbligatoria. Comunque, in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve aver frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico-pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 590. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (analisi bromatologiche degli alimenti, formulazioni mangimistiche, esercitazioni pratiche di alimentazione in allevamenti e centri mangimistici) si svolgeranno presso i laboratori e le strutture della facoltà e presso allevamenti e centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 591. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 592. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 593. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1985 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 141
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