Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 543/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 543
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 543/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 543
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 10 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: contabilità di Stato; diritto regionale. L'art. 68 (ex 64), relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che la norma contrassegnata con la lettera a) è soppressa. Art. 83 (ex 79) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: fitopatologia generale; acarologia e nematologia; difesa della natura; vivaismo e tecnica sementiera delle specie arboree; fisiologia vegetale; geopedologia; geografia agraria; igiene zootecnica; tecnica mangimistica; suinicoltura; miglioramento genetico degli animali domestici; zooeconomia; complementi di matematica; disegno; fisica tecnica; impianti speciali idraulici; macchine operatrici agricole; materiali e tecnica delle costruzioni rurali; economia della meccanizzazione agricola; chimica analitica e strumentale; microbiologia degli alimenti; tecnologie alimentari; enzimologia (semestrale); piante arboree ornamentali (semestrale); produzione e controllo delle sementi (semestrale); tecnica delle colture protette (semestrale); tecnica del diserbo (semestrale); genetica agraria; ecologia agraria; microbiologia enologica; anatomia delle piante; fisica del terreno agrario; coltivazioni da foraggio (semestrale); cerealicoltura (semestrale); coltivazioni industriali di pieno campo (semestrale); applicazione dei fitoregolatori in arboricoltura; maturazione, raccolta e conservazione della frutta; edilizia zootecnica; zoologia agraria; enologia; malattie non parassitarie. Nello stesso elenco gli insegnamenti di "alpicoltura e selvicoltura" (annuale) e di "orticoltura e floricoltura" (semestrale) sono soppressi e sostituiti rispettivamente dai seguenti: selvicoltura (semestrale); alpicoltura (semestrale); orticoltura (semestrale); floricoltura (semestrale), ed inoltre l'insegnamento complementare di "avicoltura e coniglicoltura" passa da semestrale ad annuale. L'art. 85 (ex 81), relativo alla modalità degli esami degli insegnamenti biennali, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 61
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