Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 545/1953

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 01/08/1953 In vigore dal: 11/03/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 545

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 545/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 545 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227 ; 4 settembre 1930, n. 1312 ; 1 ottobre 1931, n. 1778 ; 27 ottobre 1932, n. 2092 ; 6 dicembre 1934, n. 2394 ; 1 ottobre 1936, n. 2502 ; 12 maggio 1939, n. 1315 ; 5 ottobre 1939, n. 1644 ; 11 luglio 1941, n. 848 ; 18 luglio 1942, n. 928 e 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694; e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 411 : 30 luglio 1950, n. 1268 ; 31 ottobre 1950, n. 1307 ; 5 agosto 1951, n. 1311 e 27 ottobre 1951, n. 1792 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: L'attuale art. 121, è sostituito dal seguente: "Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le Facolta presso le quali le scuole e i corsi sono istituiti. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della facoltà e il Consiglio delle singole scuole, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole e ai vari corsi debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ". Dopo l'attuale art. 284, vengono aggiunti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in cardiologia: Scuola di perfezionamento in cardiologia Art. 285. - La scuola di perfezionamento in cardiologia conferisce il diploma di "specialista in cardiologia". L'ammissione alla scuola viene concessa ai candidati laureati in medicina e chirurgia che abbiano compiuto non meno di cinque anni di tirocinio postlaurea in medicina generale presso una clinica universitaria o presso un grande Istituto ospedaliero. Il numero dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno dal Consiglio della scuola, su parere del Consiglio della facoltà. Gli anni di studio per conseguire il diploma di specialista in cardiologia sono tre. Art. 286. - Le materie obbligatorie sono le seguenti: 1. Anatomia del cuore e dei vasi con particolare riguardo alla specialità; 2. Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; 3. Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare; 4. Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; 5. Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare; 6. Semeiologia clinica speciale dell'apparato cardiovascolare; 7. Tecnica degli esami funzionali in cardiologia; 8. Tecnica diagnostica, con particolare riguardo all'elettrocardiografia; 9. Patologia medica dell'apparato cardiovascolare; 10. Clinica medica; 11. Terapia delle malattie di cuore; 12. Radiologia cardiovascolare. Art. 287. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio: Anno 1°: Anatomia del cuore e dei vasi con particolare riguardo alla specialità; Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare; Patologia medica dell'apparato cardiovascolare; Clinica medica; Terapia delle malattie di cuore. Anno 2°: Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare; Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; Semeiologia clinica speciale dell'apparato cardiovascolare; Tecnica degli esami funzionali in cardiologia; Tecnica diagnostica con particolare riguardo all'elettrocardiografia; Patologia medica dell'apparato cardiovascolare; Clinica medica; Terapia delle malattie di cuore; Radiologia cardiovascolare. Anno 3°: Fisiologia dell'apparato cardiovascolare; Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare; Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare; Tecnica degli esami funzionali in cardiologia; Tecnica diagnostica con particolare riguardo all'elettrocardiografia; Clinica medica; Terapia delle malattie di cuore; Radiologia cardiovascolare. Art. 288. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, le esercitazioni, gli ambulatori nonchè di prestare, se richiesti, servizio nell'Istituto come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio inerenti alla specialità, sia durante l'anno accademico che durante le vacanze annuali. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo, sperimentale, a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Art. 289. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dei tre anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento. In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 37 luglio 1953 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 54. - PALLA

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