Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 549/1982
Ripartizione agli uffici giudiziari di centotrentaquattro dei centocinquanta magistrati previsti in aumento dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 549
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 549/1982
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 549
## Ripartizione agli uffici giudiziari di centotrentaquattro dei
centocinquanta magistrati previsti in aumento dalla legge 19 febbraio
1981, n. 27.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27 , che modifica la tabella A annessa alla legge 11 agosto 1973, n. 533 , relativa al ruolo organico della magistratura; Visto l'art. 5, primo comma, della citata legge, che fissa in centocinquanta posti l'aumento del ruolo organico di detto personale; Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro concernenti l'afflusso dei procedimenti che vi pervengono; Vista la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1979, n. 123 , riguardante il personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione; Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35 , con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni; Viste le tabelle B, C e D, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, numero 1185 , e successive variazioni; Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso parere di rito nella seduta del 5 maggio 1982, nella quale ha proposto di ripartire l'intero contingente dei centocinquanta posti previsti in aumento; Ritenuto peraltro, che appare opportuno accantonare sedici unità di personale, al fine di potere effettuare quegli ulteriori agiustamenti che saranno resi necessari nel prossimo futuro, sia in dipendenza della variabilità del flusso dei carichi di lavoro, che delle riforme legislative già approvate o in corso di approvazione; Ritenuto, peraltro, in base a una accurata valutazione delle esigenze dei singoli uffici, che in ordine alle corti di appello di Caltanissetta, Palermo, Trieste; ai tribunali per i minorenni di Catania, Palermo, Roma; ai tribunali di Ariano Irpino, Bologna, Lanciano, Napoli, Palermo, Sanremo, Trapani; Trieste; alle procure della Repubblica di Cosenza, Cremona, Mantova, Milano, Nuoro, Pisa, Sanremo, Savona, Siracusa, Udine ed alle preture di Borgomanero, Foggia, Milazzo, non può seguirsi il parere del Consiglio superiore della magistratura, così come a seguito di più adeguata valutazione delle esigenze appare opportuno aumentare gli organici dei tribunali di Ascoli Piceno, Forlì, Reggio Emilia; delle procure della Repubblica di Campobasso, Marsala, Reggio Emilia, Tempio Pausania e delle preture di Oristano e Paternò; Ritenuto infine, che sempre in considerazione di quanto premesso, occorre procedere ad un maggiore potenziamento degli organici della corte di appello di Reggio Calabria, dei tribunali di Cosenza e Modena e della procura di Perugia, anche perchè, con riferimento a quest'ultimo ufficio, va tenuta presente la particolare mole di lavoro che ad esso deriva, in applicazione dell' art. 41-bis del codice di procedura penale e che, contestualmente per il tribunale di Catania e le procure della Repubblica di Firenze e di Torino può essere previsto un aumento organico minore di quello proposto; Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ; Visto l' art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed in parziale difformità del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura; Decreta: Art. 1 La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1979, n. 123 , relativa ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
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