Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 55/1976

Norme in materia di tariffe telefoniche.

Pubblicato: 24/03/1976 In vigore dal: 18/03/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 55/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1976, n. 55 ## Norme in materia di tariffe telefoniche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 , e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 , e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 61 ; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1976; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 3/1976 del 12 marzo 1976 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: 1° gruppo: reti con oltre 500 abbonati; 2° gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate: Categoria A - Abbonamenti ad uso di: a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime; b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato; c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali; d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che siano giornalisti professionisti. Categoria B - Abbonamenti in abitazioni private ove non si svolga attività di affari o professionale. Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B.

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