Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 557/1962
Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 557
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 557/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 557
## Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti
dalle aziende municipalizzate del gas.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, gli allegati e le tabelle relativi, per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con l'assistenza della Confederazione della Municipalizzazione, e la Federazione italiana Dipendenti Aziende Gas, la Federazione italiana Lavoratori Gas, Acquedotti, con l'assistenza della Federazione italiana Servizi Pubblici, l'Unione italiana Lavoratori Servizi Pubblici; Visti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas: il regolamento relativo alle modalità e ai limiti per l'assistenza malattia; il procedimento per i casi di licenziamento di cui ai secondo comma dell'art. 343 del predetto contratto 14 giugno 1960; il Fondo di integrazione al trattamento di previdenza (Premugas); gli articoli 8, 11, 15, 16 e 17 del contratto collettivo nazionale 29 novembre 1946; l'accordo collettivo nazionale 16 dicembre 1948, per il rinnovo del predetto contratto 29 novembre 1946; l'accordo collettivo nazionale 18 aprile 1951 per la scala mobile della indennità di contingenza; l'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale 12 giugno 1952; l'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1952, per il computo dell'indennità di contingenza nella indennità di anzianità; l'accordo collettivo nazionale 16 marzo 1959 per la istituzione del contributo differenziato al Fondo di integrazione al trattamento di previdenza; tutti allegati al predetto contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 in data 18 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato il contratto collettivo nazionale 14 giugno 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto, nonchè alle clausole allegate al contratto stesso. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese aziende municipalizzate del gas. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 5. - VILLA
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