Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 559/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 559
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 559/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 559
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: storia del diritto veneziano Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: bioacustica. L'art. 89, relativo alle modalità dell'esame di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole: "e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie, diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta". Art. 384 - all'elenco delle scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali, annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta quella di: scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali). L'art. 385, relativo agli ordinamenti di ciascuna scuola di specializzazione è modificato nel senso che è aggiunto quello della scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali). Scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta a fini speciali) a) È istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova. b) La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è dieci (cinque per anno di corso). c) Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o istituto d'istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. d) Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento della fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo ed altro personale docente. e) Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. f) L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti la natura dei corsi. g) Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici; elementi di fisica acustica; tecniche audiometriche. 2° Anno: patologia dell'udito e dell'organo dell'equilibrio; elementi di otoneurologia; elementi di foniatria; tecniche audiometriche. h) L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nei reparti della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. i) Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non conosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria. l) Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. m) Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. n) Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate: tassa di immatricolazione..... L. 2.000 tassa di iscrizione.........." 50.000 sopratassa esami.........." 10.000 tassa erariale di diploma."...... 1.200 tassa di iscrizione quale fuori corso..." 5.000 o) Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, sopratassa e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o di privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 8
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