Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 56/1991

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

Pubblicato: 28/02/1991 In vigore dal: 24/01/1991 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 56

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 56/1991 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1991, n. 56 ## Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernente il regolamento di esecuzione della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578 , recante il regolamento per l'esecuzione della citata legge 29 marzo 1951, n. 327 , e, in particolare, l'art. 15 che prevede l'istituzione di una commissione tecnico-consultiva, da nominarsi anno per anno, nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 , relativa alla costituzione del Ministero della sanità; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Considerato che, come è desumibile dall'esperienza maturata, è necessario assicurare la presenza di più di un esperto in particolari discipline, sia per il carico di lavoro, sia per l'opportunità di potersi avvalere delle esperienze di più tecnici della stessa materia; Ritenuto che, allo scopo di assicurare il più stretto ed efficace coordinamento fra il Ministero della sanità e la citata commissione tecnico-scientifica, è opportuno che quest'ultima sia presieduta dal direttore generale responsabile dell'ufficio del Ministero della sanità che predispone gli atti istruttori al fine del rilascio delle autorizzazioni nel settore degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. L' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578 , è sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una commissione con funzioni consultive costituita da trenta membri, oltre al presidente. 2. La composizione della commissione è la seguente: a) quattro esperti del Ministero della sanità, tra i quali il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, con funzioni di presidente; b) tre esperti dell'Istituto superiore di sanità; c) due esperti dell'Istituto nazionale della nutrizione; d) un esperto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; e) un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) un esperto della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma; g) diciannove esperti nell'ambito delle seguenti discipline: biochimica, chimica, clinica medica, farmacologia, fisiologia, igiene, microbiologia, pediatria, scienza dell'alimentazione, tossicologia e diritto amministrativo. 3. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, di livello non inferiore al settimo. 4. I membri della commissione, i quali durano in carica tre anni, sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle riunioni della commissione. Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo determina la decadenza dall'incarico. 5. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione stessa, è approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della commissione. 6. Le spese di funzionamento della commissione fanno carico al competente cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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