Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 562/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 562
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 562/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 562
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: "L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Medicina generale", "Otorinolaringoiatria", "Oculistica", "Anestesiologia" mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di "Medicina interna", "Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale", "Clinica oculistica", "Anestesiologia e rianimazione". L'art. 136, relativo alla scuola in medicina generale che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna; gli articoli da 140 a 142, relativi alla scuola in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; l'art. 144, relativo alla scuola in clinica oculistica; l'art. 148, relativo alla scuola in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola in anestesiologia che assume la denominazione di scuola in anestesiologia e rianimazione; l'art. 153, relativo alla scuola in medicina del lavoro; l'art. 154, relativo alla scuola in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 1 Art. 136. - Durata: 5 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: Malattie infettive, distreattive e del sangue; Istituzioni di terapia; Anatomia ed istologia patologica (biennale); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 2° Anno: Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e sierologia; Chimica clinica; Anatomia ed istologia patologica (biennale); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 3° Anno: Malattie dell'apparato digerente; Malattie renali; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 4° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie del sistema nervoso; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 5° Anno: Malattie del ricambio, malattie delle ghiandole endocrine; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). Insegnamenti complementari: Parassitologia medica; Genetica medica; Semeiotica dermatologica; Semeiotica oculistica; Semeiotica ginecologica; Radiologia. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 140. - La durata della scuola è di tre anni. Art. 141. - Il numero massimo degli Iscritti è di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti). Art. 142. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia; Fisiologia; Audiologia (biennale); Semeiotica otorinolaringoiatrica; Tecnica di laboratorio; Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale); Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; Anestesiologia in otorinolaringoiatria; Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale); Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Audiologia (biennale); Otoneurologia; Foniatria. 3° Anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale); Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; Chirurgia plastica; Tracheobroncoscopia; Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Scuola di specializzazione in clinica oculistica Art. 144. - Durata: quattro anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: Anatomia e istologia dell'apparato oculare; Nozioni di embriologia e genetica oculare; Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica de tessuti e dei liquidi oculari; Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adottometria, senso cromatico, tonometria tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); Farmacologia oculare e terapia fisica; Anatomia patologica oculare; Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica; Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; Tecnica operatoria (1ª parte). 4° Anno: Neuroftalmologia; Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; Malattie professionali; Infortunistica e medicina legale oculare; Tecnica operatoria (2ª parte). Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 148. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: Medicina legale generale; Elementi di diritto pubblico e privato; Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; Traumatologia medico-legale; Semeiotica medico-legale. 2° Anno: Deontologia medica; Neuropsichiatria medico-legale; Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; Indagini di sopralluogo; Identificazione personale. 3° Anno: Medicina legale civilistica e canonistica; Tossicologia medico-legale; Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; Ostetricia e ginecologia forensi; Elementi di legislazione del lavoro; Elementi di medicina del lavoro; Medicina delle assicurazioni; Medicina legale militare e pensionistica civile. Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 151. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti). Art. 152. - Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia; Fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialità. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 153. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro. 2° Anno: Fisiologia del lavoro ed ergonomia; Tecnologia ed igiene del lavoro; Patologia e clinica del lavoro; Psicologia del lavoro; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Infortunistica e pronto soccorso; Biometria e statistica sanitaria; Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: Patologia e clinica del lavoro; Tecnologia ed igiene del lavoro; Infortunistica e pronto soccorso; Medicina legale e delle assicurazioni; Medicina preventiva dei lavoratori; Radiologia e medicina nucleare; Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; Dermatologia professionale. Scuola di specializzazione in urologia Art. 154. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: sei per anno (totale: diciotto iscritti). 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale; Fisiologia dell'apparato uro-genitale; Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Nefropatie mediche; Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Batteriologia in urologia; Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Clinica urologica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; Nefrologia chirurgica; Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale; Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; La anestesiologia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica; Patologia e clinica urologica infantile; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; Urologia ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 203. - CARUSO
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