Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 571/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 571
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 571/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 571
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 123 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA Art. 1 Art. 124. - La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa. Art. 125. - Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno. Art. 126. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Etiopatogenesi oncologica; Biochimica oncologica; Anatomia e istologia patologica dei tumori (1° anno). 2° Anno: Oncologia sperimentale; Epidemiologia e statistica dei tumori; Anatomia e istologia patologica dei tumori (2° anno); Clinica medica oncologica. 3° Anno: Diagnosi citologica e citologia dei tumori; Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori; Organizzazione della lotta contro i tumori; Ginecologia oncologica. Gli insegnamenti teorici vengono completati da esercitazioni pratiche obbligatorie e, ad iniziativa del direttore della scuola, da conferenze teorico-pratiche sui tumori della cute, del sistema nervoso, degli apparati respiratori, digerente, mopoietico, urinario, genitale maschile ed endocrino. Art. 127. - Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nell'istituto di anatomia e istologia patologica, secondo modalità stabilite dal direttore della scuola. Alla fine di ogni anno gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare un esame sulle materie di insegnamento. L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nello svolgimento e discussione di una tesi scritta su argomento di oncologia, approvato dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 59. - GRECO
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