Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 573/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 10/05/1968 In vigore dal: 22/03/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 573

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 573/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. 573 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Diritto pubblico romano". Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: "Statistica aziendale" e "Tecnologia dei cicli produttivi". Art. 27. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunta anche la biblioteca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 56. - GRECO

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