Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 574/1985
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 574
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 574/1985
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. 574
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Gli articoli da 449 a 458, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali Art. 449. - È istituita presso l'Università di Milano la scuola di specializzazione in clinica dei piccoli animali che conferisce il diploma di specialista in clinica dei piccoli animali. Art. 450. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina veterinaria di Milano. Art. 451. - La scuola ha lo scopo di assicurare una particolare specializzazione ai laureati che vogliono dedicarsi all'attività clinica di piccoli animali con fondamentale riferimento al cane ed al gatto. Art. 452. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 453. - Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 454. - Possono partecipare all'esame di ammissione i laureati in medicina veterinaria in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Art. 455. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 456. - Le materie di insegnamento che afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria sono le seguenti: 1° Anno: Primo periodo: a) anatomia; b) fisiologia; c) alimentazione; d) zoognostica speciale. Secondo periodo: a) anatomia patologica; b) tecniche diagnostiche; c) clinica medica: malattie degli apparati; malattie infettive; malattie parassitarie; d) clinica chirurgica; e) clinica ostetrica; f) anestesiologia; g) radiologia; h) medicina legale e polizia sanitaria. 2° Anno: È esclusivamente applicativo e le attività pratiche previste si svolgeranno presso gli istituti di patologia speciale e clinica medica, clinica chirurgica veterinaria, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria e presso l'istituto di radiologia veterinaria. Art. 457. - La frequenza dei corsi è obbligatoria; in caso di assenza giustificata, lo specializzando, per poter sostenere gli esami annuali e finali, deve avere frequentato almeno i quattro quinti delle lezioni teoriche e tecnico pratiche. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 458. - La scuola si articola in lezioni, conferenze, esercitazioni tecnico-pratiche e seminari. Le attività pratiche (esame clinico di animali affetti o sospetti di malattie organiche, infettive o infestive, corredate da opportune indagini collaterali di laboratorio; provvedimenti terapeutici, medici e/o chirurgici), si svolgeranno presso gli ambulatori e le cliniche della facoltà e presso allevamenti o centri di produzione, di volta in volta indicati dal consiglio della scuola in base alle disponibilità delle aziende e alla esigenza di completare la preparazione degli allievi in relazione ai fini della scuola stessa. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 459. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 460. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 461. - Per la scuola di specializzazione è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola può essere affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
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