Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 575/1980

Esclusione di misure restrittive della liberta' personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotramviario.

Pubblicato: 26/09/1980 In vigore dal: 04/07/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. 575

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 575/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. 575 ## Esclusione di misure restrittive della liberta' personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotramviario. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1978, n. 835 , concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta: Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidente o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotramviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato. Nell'ipotesi di abbandono del servizio, il personale predetto è punito con l'arresto fino a due mesi, oppure con l'ammenda fino al limite massimo di L. 1.000.000. Per il personale che, non avendo abbandonato il servizio, presti assistenza con particolare diligenza in caso di incidente, le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Sono abrogati l' art. 6 della legge 25 giugno 1909, n. 372 , l'art. 171 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , ed ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - FORMICA - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO - MARCORA Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980 Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 15

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