Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 58/1987

Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

Pubblicato: 03/03/1987 In vigore dal: 28/02/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. 58

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 58/1987 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1987, n. 58 ## Riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , il quale prevede che al riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno si provveda con uno o più decreti del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Obiettivi del riordinamento Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicità dell'attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . In particolare l'attività dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , è diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata. L'attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto.

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