Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 582/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 27/08/1976 In vigore dal: 09/06/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 582

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 582/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 582 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 86, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di psicologia muta la denominazione in quella di psicologia medica. Art. 99 - dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo didattico, è soppresso quello di: termologia. Nello stesso articolo, dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo, sono soppressi i seguenti: comunicazioni elettriche; fotografia scientifica; tecnologie elettroniche. Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti: elaboratori elettronici; fisica degli stati aggregati; fisica delle basse temperature; forze nucleari; macchine acceleratrici; spettroscopia nucleare; super conduttività; teoria delle reazioni nucleari; ottica superiore; calcoli numerici. Nello stesso articolo, dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale, è soppresso quello di: cibernetica. Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti: fisica delle alte energie; teoria dei campi. Nello stesso articolo, prima degli ultimi due commi è aggiunto il seguente: "Per tutti gli indirizzi possono essere mutuati quegli insegnamenti della scuola di perfezionamento in fisica e della scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari che verranno stabiliti anno per anno". L'art. 100, relativo all'ammissione all'esame di laurea in fisica, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 100. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per l'indirizzo da lui scelto. Per tutti gli indirizzi, l'esame di laurea deve comprendere una relazione scritta a carattere teorico o sperimentale e la discussione orale di una tesina: la relazione scritta potrà riguardare un argomento di ricerca con caratteri personali di svolgimento. Per la preparazione della prova di laurea, lo studente è tenuto a compiere un internato da un minimo di sei mesi ad un massimo che di norma non può superare un anno presso l'istituto di fisica "Galileo Galilei" dell'Università o presso i laboratori nazionali di Legnaro o altro istituto approvato dalla facoltà di scienze. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. L'art. 101, relativo al corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, è modificato nel senso che nell'orientamento c) gli insegnamenti fondamentali di meccanica celeste e di aerodinamica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: terzo anno: meccanica superiore; quarto anno: meccanica celeste. Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il medesimo orientamento c) l'insegnamento di meccanica superiore è abrogato e sostituito dal seguente: aerodinamica. Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: citogenetica; biologia molecolare; virologia; biologia generale. Art. 111 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente: geofisica applicata. L'art. 267, relativo ai titoli di ammissione al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo, è abrogato e sostituito dal seguente: "Al corso annuale di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo è titolo di ammissione qualunque laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di ingegneria, della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, della facoltà di economia e commercio. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il consiglio della facoltà, su proposta del direttore del corso". Art. 318 - all'elenco degli insegnamenti previsti per la scuola di perfezionamento in fisica sono aggiunti i seguenti: biofisica; problemi epistemologici della fisica; metodologie matematiche speciali della fisica nucleare fondamentale; teoria dei sistemi a molti corpi; metodi e tecniche sperimentali della fisica degli stati aggregati; teorie degli stati aggregati; fisica delle interazioni gravitazionali; fisica delle interazioni deboli; fisica delle interazioni elettromagnetiche; fisica delle interazioni forti; teoria della matrice S; moderni sviluppi della meccanica statistica; strumentazione della fisica nucleare fondamentale; metodi di analisi dei dati sperimentali. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti la seconda frase del primo comma è abrogata e sostituita dalla seguente: "A questi si potranno aggiungere anno per anno a giudizio del consiglio altri insegnamenti che abbiano luogo presso la facoltà di scienze o altra facoltà dell'Università di Padova, come corsi regolari di lezione e cicli di conferenze. È facoltà del consiglio di considerare parzialmente sostitutiva della partecipazione ad un corso di insegnamento della scuola l'attività dello studente presso un gruppo di ricerca di un istituto universitario, di un laboratorio nazionale o internazionale". Art. 325 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari sono aggiunti i seguenti: fisica nucleare applicata; fisica sanitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 61

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