Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 583/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 27/08/1976 In vigore dal: 09/06/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 583

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 583/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 583 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 346, 347, 348, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 346. - La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica ortopedica il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 347. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 1°; patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 1°; tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 1°; radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) 1°; anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; nozioni di chirurgia generale; nozioni di pediatria. 2° Anno: clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 2°; patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 2°; tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 2°; radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) 2°; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore. 3° Anno: clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 3°; patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 3°; tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 3°; apparato terapia ortopedica; fisiochinesiterapia; infortunistica. Art. 348. - Il numero massimo di iscritti è di dodici per ogni anno. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni e le esercitazioni, dovranno frequentare come interni la clinica ortopedica per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni anno di corso. Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni corso di insegnamento (annuale), (biennale) e (triennale) per gruppi di materie affini. Per l'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi scritta su argomento della specialità. L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli. Le tasse e soprattasse sono fissate come segue: tassa di immatricolazione . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto L. 7.000 soprattassa esami di diploma. . . . . L. 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . L. 6.000 Gli articoli 352, 353, 354, 355, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 352. - La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso l'istituto di patologia medica I il cui professore di ruolo è il direttore. Art. 353. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica; fisiopatologia; clinica chimica; semeiotica fisica e funzionale; clinica medica. 2° Anno: semeiotica fisica e strumentale (esame comprensivo del corso del 1° e 2° anno); semeiotica radiologica; malattie del tubo digerente; clinica medica. 3° Anno: malattie del fegato e del pancreas; clinica medica (esame comprensivo dei corsi del 1° - 2° - 3° anno). Art. 354. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di compiere dopo il 3° anno un internato della durata di un anno nell'istituto di patologia speciale medica. Art. 355. - Il numero massimo di iscritti è di cinque ogni anno. L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli. Le tasse e soprattasse sono fissate come segue: tassa di immatricolazione . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto . L. 7.000 soprattassa esami di diploma. . . . . . L. 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . L. 6.000 Gli articoli 372, 373, relativi alla "Scuola di perfezionamento in puericultura e dietetica infantile" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in puericultura", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in puericultura Art. 372. - La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva, ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Art. 373. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: peculiarità anatomo-fisiologica dell'età evolutiva; elementi di genetica medica e di eugenetica; elementi di puericultura perinatale; auxologia; alimentazione e dietetica dell'età infantile; elementi di semeiotica infantile. 2° Anno: psicologia ed igiene mentale nell'età infantile; igiene ed assistenza dell'età evolutiva; profilassi delle malattie infettive nell'infanzia; elementi di medicina scolastica; legislazione ed assistenza sociale dell'infanzia. 3° Anno: tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede ed altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico. I corsi di insegnamento sono integrati da esercitazioni pratiche e da conferenze. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario stabiliti dalla direzione della scuola. Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento riunite in gruppi. Al termine del terzo anno dovranno sostenere l'esame di diploma presentando e discutendo una dissertazione scritta. Il numero massimo di iscritti è di otto per ogni anno. L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli. Le tasse e soprattasse sono fissate come segue: tassa di immatricolazione . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione annuale . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto . . L. 7.000 soprattassa esami di diploma. . . . . . . L. 3.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 62

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