Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 586/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 586
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 586/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. 586
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169 ; 31 ottobre 1929, n. 2481 ; 30 ottobre 1930, n. 1858 ; 22 ottobre 1931, n. 1422 ; 27 ottobre 1932, n. 2082 ; 13 dicembre 1934, n. 2404 ; 1° ottobre 1936, n. 2020 ; 13 luglio 1939, n. 1168 ; 26 ottobre 1940, n. 2029 ; 24 ottobre 1942, n. 1785; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451 ; 31 ottobre 1950, n. 1293 ; 11 maggio 1951, n. 633 ; 23 gennaio 1952, n. 66; 25 giugno 1953, n. 753; 30 luglio 1953, n. 758; 25 agosto 1953, n. 857; 25 agosto 1953, n. 992; 14 settembre 1954, n. 1198; 11 aprile 1955, n. 621; 31 agosto 1955, n. 896; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Attuale art. 73. Dopo la lettera e) è aggiunto: f) laurea in scienze biologiche. Dopo l'attuale art. 83 (già 65) sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione del corso di laurea in scienze biologiche, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in scienze biologiche. Art. 84. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Botanica (biennale); 6) Zoologia (biennale); 7) Anatomia comparata; 8) Anatomia umana; 9) Istologia ed embriologia; 10) Fisiologia generale (biennale); 11) Chimica biologica; 12) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica; 2) Biologia generale; 3) Antropologia; 4) Genetica; 5) Patologia generale; 6) Microbiologia; 7) Entomologia agraria; 8) Fisiologia vegetale; 9) Patologia vegetale; 10) Geologia; 11) Paleontologia; 12) Statistica. Gl'insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quelli di sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro da lui scelti fra i complementari. Dell'esame di laurea fa parte la prova di cultura generale, di cui all'art. 86, nelle seguenti discipline: 1) Botanica; 2) Zoologia; 3) Anatomia comparata; 4) Fisiologia generale. Art. 85. - Lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di anatomia comparata senza aver prima superato l'esame di zoologia; non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata. Art. 86 (già 66). - Il primo capoverso va così modificato: "L'esame di laurea in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in scienza naturali, in matematica e fisica, in scienze biologiche, consiste oltre che nell'esame di cultura generale e oltre che nelle prove pratiche: ". Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 218. - CARLOMAGNO
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