Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 586/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 28/11/1974 In vigore dal: 06/03/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 586

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 586/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 586 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte: Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 23, relativo alle modalità degli esami di laurea in giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositato in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 28. - SCIARRETTA

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