Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 596/1957

Modificazioni allo statuto, dell'Universita' degli studi di Urbino.

Pubblicato: 29/07/1957 In vigore dal: 15/04/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1957, n. 596

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 596/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1957, n. 596 ## Modificazioni allo statuto, dell'Universita' degli studi di Urbino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 , modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di lettere e filosofia che conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia. Alla predetta Facoltà di lettere e filosofia sono assegnati sei posti di professore di ruolo, di cui all'annessa tabella A, e tre posti di assistente di ruolo, di cui all'annessa tabella B. Art. 1 "Essa è costituita dalle seguenti Facoltà: 1) Facoltà di giurisprudenza; 2) Facoltà di lettere e filosofia; 3) Facoltà di magistero; 4) Facoltà di farmacia". Art. 12. - È aggiunto il seguente secondo comma: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia". Dopo la Sezione II, riguardante le norme per la laurea in giurisprudenza, viene inserita, con il conseguente spostamento della numerazione delle Sezioni e degli articoli successivi, la seguente: SEZIONE III Norme speciali per la Facoltà di lettere e filosofia Art. 20. - La Facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree di cui al precedente art. 12. Art. 21. - La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Antichità greche e romane; 4) Storia della letteratura latina medioevale; 5) Storia della lingua italiana; 6) Sanscrito; 7) Filologia germanica; 8) Filologia slava; 9) Paleografia e diplomatica; 10) Lingua e letteratura francese; 11) Lingua e letteratura tedesca; 12) Lingua e letteratura inglese; 13) Lingua e letteratura spagnola; 14) Lingua e letteratura russa; 15) Storia del Cristianesimo; 16) Letteratura cristiana antica; 17) Biblioteconomia e bibliografia; 18) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 19) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dello Ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana", di "storia medioevale" e di "storia moderna" possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi essere tenuti alternativamente; in tal caso deve essere indicato, ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnanti compresi nel piano degli studi approvato dal preside della Facoltà. Art. 22. - La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia del Cristianesimo; 5) Psicologia; 6) Storia del diritto italiano; 7) Storia delle dottrine politiche; 8) Letteratura greca; 9) Economia politica; 10) Lingua e letteratura francese; 11) Lingua e letteratura tedesca; 12) Lingua e letteratura inglese; 13) Lingua e letteratura spagnola; 14) Lingua e letteratura russa. Gli insegnamenti di "storia medioevale" e di "storia moderna" possono essere uniti in unica cattedra e il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla "storia medioevale" ed un anno alla "storia moderna". Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà. Dopo l'art. 47 riguardante le modalità dell'esame di laurea in giurisprudenza vanno inseriti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento numerico degli articoli successivi. Art. 48. - L'esame di laurea in lettere consiste: a) Nello svolgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente in una delle materie fondamentali comuni o in una delle materie attinenti allo indirizzo prescelto, della quale si sia dato saggio negli esami speciali; b) Nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. Art. 49. - L'esame di laurea in filosofia consiste: a) Nello svolgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente in una delle discipline filosofiche; b) Nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1957 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 227. - CARLOMAGNO

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