Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 596/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 596
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 596/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 596
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 82, 83 e 84 relativi alla scuola di specializzazione in "urologia" e l'art. 97 relativo alla scuola di specializzazione in "anestesiologia" sono abrogati e sostituti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 82. - La scuola di specializzazione in urologia è annessa alla clinica chirurgica. Il direttore della clinica è anche direttore della scuola suddetta. Art. 83. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 12 per anno di corso, per un totale di 36 iscritti. Art. 84. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale; 2) Fisiologia dell'apparato urogenitale; 3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 4) Le nefropatie mediche; 5) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); 6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 7) Patteriologia in urologia; 8) Farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) Clinica urologica; 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; 4) Nefrologia chirurgica; 5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale; 6) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); 7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 8) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; 9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 11) L'anestesia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico. 3° Anno: 1) Chimica urologica; 2) Patologia e clinica urologica infantile; 3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; 5) Urologia ginecologica. Esami: 1° Anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale; 2) Le nefropatie mediche; 3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia della affezioni urogenitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica; 2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio), tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 4) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale, anestesia e trattamento pre e postoperatorio del malato urologico; 5) Nefrologia chirurgica. 3° Anno: 1) Clinica urologica; 2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale; 4) Patologia e clinica urologica infantile; 5) Urologia ginecologica. Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 97. - Alla facoltà di medicina e chirurgia di questa università è annessa la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione. Il corso ha durata triennale. II numero massimo di iscritti è di 30 per anno per un totale di 90 iscritti. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Oltre che a frequentare le lezioni e le esercitazioni, gli iscritti sono tenuti a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dell'attività nei reparti operatori che dell'osservazione clinica continuata del paziente. Non è concessa alcuna abbreviazione di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso della specializzazione; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una dissertazione originale scritta. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 9. - CARUSO
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