Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 60/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 60
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 60/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. 60
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 70. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di agraria conferisce: la laurea in scienze agrarie; la laurea in scienze forestali. Dopo l'art. 76, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze forestali. Art. 77. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di due anni. Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie. Insegnamenti fondamentali: 1) Botanica forestale; 2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna - semestrale); 3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna - semestrale); 4) Chimica forestale; 5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; 6) Dendrometria (semestrale); 7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale); 9) Topografia; 10) Costruzioni forestali (semestrale); 11) Sistemazioni idraulico-forestali; 12) Assestamento forestale; 13) Tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata); 14) Patologia vegetale forestale; 15) Industrie chimico forestali (semestrale); 16) Legislazione forestale; 17) Economia ed estimo forestale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio. Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. L'esame di laurea consiste: a) in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà; b) nella discussione di due tesi orali scelte dal candidato tra due materie di insegnamento estranee alla disciplina cui si riferisce la dissertazione scritta. È in facoltà della commissione di limitare l'esame orale ad una sola delle due tesi di cui alla lettera b). La dissertazione scritta e gli argomenti delle due tesi orali debbono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sedute di esami di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969 SARAGAT SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 164. - GRECO
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