Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 602/1956
Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 602
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 602/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956, n. 602
## Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'istituto di credito
fondiario delle Venezie, con sede in Verona.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ; la legge 29 luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683 ; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 ; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 , e la legge 6 marzo 1950, n. 108 ; Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 8 ottobre 1955; Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, e 30 luglio 1953, n. 666; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue: "I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni) e sono assegnati: per L. 1.000.000.000 (un miliardo) alla Sezione ordinaria, per L. 300.000.000 (trecento milioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 1.200.000.000 (un miliardo e duecentomilioni) alla Sezione autonoma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1956 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 100. - E. GRECO
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