Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 605/1961
Variante VI al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano regolatore di Roma della zona compresa fra la via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 605
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 605/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 605
## Variante VI al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano
regolatore di Roma della zona compresa fra la via Trionfale, la
circonvallazione Clodia e il Foro Italico.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 , che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua, esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 , contenente norme integrative della legge suddetta, ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 , convertito nella, legge 16 giugno 192, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 , e la legge 29 maggio 1939, n. 913 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, n. 1188 , con il quale mentre è stata approvata la variante V al piano particolareggiato n. 46 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Trionfale, la nuova strada di piano regolatore, la ferrovia Roma-Viterbo, e la via Andrea Doria, è stata stralciata dall'approvazione stessa la variante ter al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Trionfale, la circonvallazione Clodia e il Foro Italico; Ritenuto che lo stralcio di cui sopra è stato determinato dalla necessità che la variante proposta venisse dal Comune modificata in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma con il voto n. 707 emesso nelle adunanze del 25-26 giugno e 23 luglio 1959; Vista la domanda in data 6 giugno 1960, con la quale il sindaco di Roma in base alla deliberazione della Giunta municipale 30 settembre 1960, n. 6853, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione della variante VI al piano particolareggiato numero 79 approvato con regio decreto 22 febbraio 1940, e decreti presidenziali 3 agosto 1949 e 14 ottobre 1958; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti opposizioni: Florido Graglia ed Emilia Allorio (1), Mario Mannini nell'interesse dell'Amministrazione militare (2), Società Immobiliare Tornielli e C. (3), Elisabetta Cirillo in Buhne (4), Bonfiglio Giovanni ed altri (5), Pfrimmer Roberto ed altri (6), Pisanti Maria Luisa ed altri (7), Gonzales Rosita ed altri (8), alle quali il Comune ha controdedotto; Considerato che la variante proposta è stata redatta in conformità ai suggerimenti espressi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma con il citato voto n. 707, per cui le previsioni in essa contenute appaiono di massima ammissibili e quindi meritevoli di approvazione; Che in particolare ammissibile appare la destinazione a parco pubblico dell'intera piega valliva sottostante la Chiesa del Rosario; Che inoltre opportuna appare la sistemazione dello spazio pubblico interposto fra le fronti dei costruendi edifici da destinare a sede degli Uffici giudiziari in quanto la sistemazione stessa tiene conto dell'esigenza di una buona organizzazione degli accessi e dei servizi connessi nonchè della necessità di non occultare il verde delle soprastanti pendici di monte Mario e di rispettare la pregevole architettura rinascimentale dei due casali Strozzi; Considerato per quanto riguarda la previsione di allacciare con due rampe di accesso unidirezionali il piazzale Clodio con la sommità della via Trionfale, che la previsione stessa appare accettabile in quanto intesa a soddisfare le particolari esigenze dei collegamenti veicolari connesse con la nuova sistemazione della zona; Che, peraltro, allo scopo di evitare movimenti di terra troppo rilevanti, nonchè la costruzione di alti muri di sostegno che potrebbero risultare pregiudizievoli all'aspetto della falda di monte Mario, è da prescrivere che il tracciato esecutivo delle rampe, comprendente anche l'attacco di queste ed il loro andamento nella zona destinata a parco pubblico interposta, tra gli edifici giudiziari, sia definito con un dettagliato studio planoaltimetrico che il Comune dovrà effettuare d'accordo con la Sovrintendenza ai monumenti, curando che il tracciato in parola resti sempre contenuto nella zona destinata a parco pubblico; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che quelle a firma Florido Graglia ed Emilia Allorio (1), Elisabetta Cirillo in Bubne (4), Bonfiglio Giovanni ed altri (5), Pfrimmer Roberto ed altri (6), Pisanti Maria Luisa ed altri (7), Gonzales Rosita ed altri (8) sono da respingere, concordando con le deduzioni comunali, in quanto chiedono la modifica o la soppressione di previsioni che appaiono, invece indispensabili per assicurare il necessario ambientamento estetico del complesso dei nuovi edifici giudiziari nella area di piazzale Clodio, nonchè il loro razionale assetto funzionale; Che l'opposizione Mario Mannini nell'interesse dell'Amministrazione militare (2), è da respingere, in quanto la richiesta sopraelevazione dei villini della Marina militare comporterebbe sensibili squilibri volumetrico-architettonici, specie in relazione alla sistemazione che verrà data alla, zona con la costruzione dei nuovi edifici giudiziari; Che l'opposizione Società Immobiliare Tornielli e C. (3), è da respingere, concordando con le deduzioni comunali, in quanto la richiesta edificazione nella zona prevista a parco pubblico recherebbe irreparabile pregiudizio all'aspetto dei luoghi; Considerato che appare congruo assegnare al Comune, per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, il termine di anni cinque a partire dalla data del presente decreto; Visto il piano finanziario di cui alla delibera in data 27 giugno-24 settembre 1958, n. 828, approvato con decreto interministeriale n. 16171 del 29 dicembre 1959 ; Visto il voto n. 725, espresso nell'adunanza del 23 giugno 1960 della Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinte tutte le opposizioni, è approvata la variante VI al piano particolareggiato n. 79 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Trionfale, la nuova strada di piano regolatore, la ferrovia Roma-Viterbo, e la via Andrea Doria vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1: 5.000, in una planimetria in iscala - 1: 17.000; in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate. Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori è assegnato il termine di cinque anni a partire dalla data del presente decreto. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1961 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio m. 131. - VILLA
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