Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 611/1955

Ampliamento del comune di Sestriere, in provincia di Torino, mediante aggregazione di una parte del territorio del comune di Sauze di Cesana.

Pubblicato: 04/08/1955 In vigore dal: 03/06/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 611

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 611/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1955, n. 611 ## Ampliamento del comune di Sestriere, in provincia di Torino, mediante aggregazione di una parte del territorio del comune di Sauze di Cesana. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione 17 luglio 1954, n. 21 , con la quale il Consiglio comunale di Sestriere (Torino) ha chiesto l'ampliamento della circoscrizione del Comune per le esigenze dello sviluppo economico del medesimo, mediante aggregazione di una parte del territorio del comune di Sauze di Cesana; Viste le deliberazioni 31 luglio 1954, n. 54, del Consiglio comunale di Sauze di Cesana e 1 dicembre 1954, n. 7.7400, del Consiglio provinciale di Torino, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi; Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La circoscrizione del comune di Sestriere, in provincia di Torino, è ampliata mediante aggregazione della parte del territorio del comune di Sauze di Cesana risultante dalla pianta planimetrica e dalle relazioni descrittive dei confini annesse al presente decreto. Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Sestriere e di Sauze di Cesana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1955 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 10. - CARLOMAGNO

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