Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 611/1963
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 611
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 611/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 611
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 300 e 301 relativi alla Scuola di specializzazione in Radiologia ed elettroterapia sono abrogati e sostituti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Radiologia medica e medicina nucleare Art. 300. - La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dodici per ogni anno di corso. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° Anno: 1) Elettrologia e Fisica delle radiazioni; 2) Tecnica radiografica; 3) Anatomia e fisiologia radiologica; 4) Semeiologia radiologica (biennale). 2° Anno: 1) Radiobiologia; 2) Semeiologia radiologica; 3) Diagnostica radiologica dell'apparato locomotore; 4) Diagnostica radiologica dell'apparato respiratorio e cardio-vascolare: 5) Diagnostica radiologica dell'apparato digerente e ghiandolare annesse; 6) Radioterapia clinica (biennale) (Raggi X sostanze radioattive normali ed isotopoterapia); 7) Terapia fisica. 3° Anno: 1) Diagnostica radiologica in craniologia Rontgen; 2) Diagnostica radiologica dell'apparato urogenitale; 3) Radioterapia clinica; 4) Patologia da radiazioni e protezioni. Gli insegnamenti saranno completati da esercitazioni pratiche e possono essere integrate da conferenze su argomenti di particolare interesse e novità affidate anche a cultori della materia estranei al corpo insegnante della Scuola. Art. 301. - Gli esami di profitto sono dati per singola materia alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta e sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283 devono sostenere una prova pratica. Dopo l'art. 389 relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, gli articoli concernenti l'istituzione della Scuola di specializzazione in "Semeiotica e diagnostica di laboratorio" e della Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali). Scuola di specializzazione in semeiotica e diagnostica di laboratorio Art. 390. - La Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio, ha la durata di due anni. Possono ottenere la iscrizione alla Scuola, previo esame di ammissione, i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di dodici per ogni anno di corso. Art. 391. - La Scuola è costituita presso l'Istituto di semeiotica, medica dell'Università di Napoli, ed è posta sotto la direzione del titolare della cattedra di Semeiotica medica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti nelle singole branche. Il materiale didattico è rappresentato dalle attrezzature scientifiche e dalla biblioteca dell'Istituto e di altri Istituti nei quali avranno sede lezioni ed esercitazioni. Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche di laboratorio e da conferenze su argomenti di particolare interesse. La frequenza alle conferenze è obbligatoria. Art. 392. - Gli iscritti debbono, durante l'anno accademico, frequentare i laboratori specializzati dello Istituto di Semeiotica medica e degli altri Istituti sede di insegnamento per branche singole. Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento di ciascun anno. L'iscrizione al secondo anno avviene previo superamento degli esami del primo anno di corso. Su proposta del direttore della Scuola potrà concedersi l'iscrizione diretta al secondo anno agli aiuti e agli assistenti delle cliniche universitarie e degli ospedali di 1ª categoria, sempre previo superamento degli esami del primo anno di corso. Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di Semeiotica funzionale e di Tecnica di laboratorio e sostenere la relativa discussione. Art. 393. - Gli insegnamenti da impartire sono i seguenti: 1° Anno: 1) Legislazione sanitarie ed organizzazioni inerenti alla pratica di un laboratorio di analisi applicate alla clinica (Responsabilità professionale da errore diagnostico - Semeiotica medico-forense di laboratorio); 2) Chimica e fisica applicate alla diagnostica di laboratorio (metodiche generali e particolari riguardanti i liquidi biologici); 3) Ematologia (morfologia del sangue e degli organi sanguigni, delle prove emogeniche, della velocità di entrosedimentazione, della labilità colloidale del siero e della massa sanguigna circolante); 4) Batteriologia e sierologia (generalità di tecnica e di identificazione degli agenti di infezione, allestimenti di autovaccini. Premesse di tecnica sierologica, agglutinazioni sierodiagnostiche e batterio-diagnostiche, altre reazioni diagnosticamente importanti sul siero e su altri liquories); 5) Virologia (isolamento di virus, fissazione del complemento con antigeni virali, determinazione di enzimi plasmatici di interesse diagnostico, determinazioni di anticorpi neutralizzati serici) 6) Parassitologia (parassiti ematici, intestinali, elmiti intestinali rari, acari); 7) Prove biologiche e norme di stabilizzazione degli animali da esperimento. 2° Anno: 1) Semeiotica analitica e funzionale applicata al sangue, organi emopoietici, immunoematologia e coagulazione; 2) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie del fegato, vie biliari, pancreas esocrino e tubo digerente; 3) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare: 4) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie endocrine e del ricambio (glicidico, azotato, protidico, lipidico, minerale, idrosalino, porfirinico, vitaminico ed enzimatico); 5) Semeiotica analitica e funzionale applicate alle malattie del rene 6) Semeiotica analitico-funzionale applicate alle malattie nervose e mentali; 7) Cito e Istopatologia bioptica; 8) Nozioni elementari di tisica nucleare applicate alle indagini cliniche. Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali) Art. 394. - La Scuola speciale per Ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università di Napoli. La durata del corso per il conseguimento del diploma di Ortottiste è di due anni. La Scuola ha lo scopo di preparare le allieve perchè possano coadiuvare i medici oculisti nel campo della diagnosi e della terapia dei difetti di rifrazione, dei disturbi della motilità oculare in genere ed in particolare dell'ambliopia. Art. 395. - Possono essere ammesse alla Scuola allieve in possesso del titolo di studio prescritto per la ammissione alla Università (preferibilmente diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale). Art. 396. - Il numero dei posti è limitato a quattro. Chi aspira alla iscrizione al 1° anno, dovrà sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, dinanzi ad una Commissione composta di tre professori ufficiali della Facoltà, tra cui il direttore della Scuola. Art. 397. - Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Clinica oculistica. Gli insegnanti della Scuola sono designati dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola e nominati dal rettore. Art. 398. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia e fisiologia generale; Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; Ottica, fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; Ortottica. 2° Anno: Ortottica; Elementi di patologia oculare; Nozioni di infermieristica oculare. Le allieve devono sostenere gli esami alla fine di ciascun anno. Esse hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche e devono prestare regolare servizio nel reparto di ortottica della Clinica. Art. 399. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 400. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Esse sono composte del professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Art. 401. - L'esame per il conseguimento diploma di ortottista consiste in un colloquio su di un tema preventivamente assegnato dal direttore della Scuola, dinanzi ad una Commissione di cinque membri composta del direttore della Scuola e di altri quattro membri, designati dal preside della Facoltà di medicina, e chirurgia, scelti fra gli insegnanti della Scuola. Art. 402. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: Tassa annuale di iscrizione: L. 10.000; Soprattassa annuale di esami: L. 5.000. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963 Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 102. - VILLA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 611/1963 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1963
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'agricolt…
Decreto del Presidente della Repubblica 2408
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Asciano (Si…
Decreto del Presidente della Repubblica 2407
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Accademia di belle arti e Liceo arti…
Decreto del Presidente della Repubblica 2405
Autorizzazione al Centro di assistenza ospedaliera "San Romanello", con sede in Milano, a…
Decreto del Presidente della Repubblica 2406
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 2404