Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 612/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 19/09/1969 In vigore dal: 21/07/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 612

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 612/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 612 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 208, 209, relativi alle scuole di specializzazione in anestesia, medicina del lavoro, medicina interna, urologia, ortopedia e traumatologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 1 Art. 145. - È istituita presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Pavia una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conseguimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione. Art. 146. - La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di patologia chirurgica e della clinica chirurgica. Art. 147. - Direttore della scuola è il titolare della cattedra di patologia chirurgica. Art. 148. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; Internato. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione; Internato. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialità; Internato. Art. 149. - Il numero massimo complessivo è di 60 specializzandi. Art. 150. - Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento. Art. 151. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Art. 152. - Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Art. 153. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 154. - È istituita, presso l'istituto di medicina del lavoro, la scuola di specializzazione in medicina del lavoro. La scuola dispone dei reparti e delle attrezzature dell'istituto di medicina del lavoro e di una sezione malati. Art. 155. - Direttore della scuola è il titolare della cattedra in medicina del lavoro. Art. 156. - Durante il corso, che ha la durata di tre anni, oltre alle lezioni relative alle materie indicate nel programma, verranno tenute esercitazioni di semeiologia diagnostica differenziale e di terapia speciale al letto dell'ammalato. Si svolgeranno esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori e si eseguiranno visite didattiche agli ambienti di lavoro. La frequenza alle lezioni, delle esercitazioni e delle - visite agli ambienti del lavoro è obbligatoria. È pure obbligatorio l'internato nell'istituto di medicina del lavoro. Art. 157. - Il numero massimo totale degli iscritti è di 45. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai titoli di studio ed eventualmente, a mezzo esame. Art. 158. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali. Art. 159. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro che deve essere approvato dalla direzione della scuola. La dissertazione deve essere presentata per l'approvazione almeno un mese prima delle prove di esame. Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma saranno nominate secondo le norme generali. Art. 160. - Il piano degli studi è il seguente: 1° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Patologia e clinica del lavoro; 4) Psicologia del lavoro. 2° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Patologia e clinica del lavoro; 4) Psicologia del lavoro; 5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 6) Infortunistica e pronto soccorso; 7) Biometria e statistica sanitaria; 8) Medicina preventiva dei lavoratori. 3° Anno: 1) Patologia e clinica del lavoro; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro; 3) Infortunistica e pronto soccorso; 4) Medicina legale e delle assicurazioni; 5) Medicina preventiva dei lavoratori; 6) Radiologia e medicina nucleare; 7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; 8) Dermatologia professionale. Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 177. - È istituita presso la clinica medica della Università di Pavia la scuola di specializzazione in medicina interna. La scuola è posta sotto la direzione del direttore della clinica medica. Art. 178. - La durata dei corsi di specializzazione è di cinque anni. Art. 179. - Il numero massimo complessivo degli iscritti è di cento specializzandi. Art. 180. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Malattie infettive, disreattive e del sangue; Istituzioni di terapia; Anatomia ed istologia patologica (bienn.); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 2° Anno: Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e sierologia; Chimica clinica; Anatomia ed istologia patologica (bienn.); Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 3° Anno: Malattie dell'apparato digerente; Malattie renali; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 4° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie del sistema nervoso; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 5° Anno: Malattie del ricambio; Malattie delle ghiandole endocrine; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). Art. 181. - Insegnamenti complementari: Parassitologia medica; Genetica medica; Semeiotica dermatologica; Radiologia; Semeiotica oculistica; Semeiotica ginecologica. Per codesti insegnamenti viene lasciata al direttore della scuola la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione. Art. 182. - Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere usi esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e, se riconosciuti idonei, saranno ammessi al corso successivo. Alla fine del corso, dopo il superamento degli esami, il candidato dovrà presentarsi e discutere una dissertazione scritta su un argomento inerente alla specialità. Scuola di specializzazione in urologia Art. 183. - Presso l'istituto di clinica chirurgica generale dell'Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in urologia. Art. 184. - Essa conferisce il diploma di specializzazione in urologia. La scuola dispone di reparti e delle attrezzature dell'istituto di clinica chirurgica generale. Il direttore della scuola di specializzazione in urologia è il direttore della clinica chirurgica generale. Art. 185. - Alla scuola sono ammessi un numero massimo complessivo di trenta iscritti. L'ammissione è fatta in base ai titoli presentati dai candidati ed eventualmente per mezzo di esami. Art. 186. - La durata del corso è di tre anni. Ciascun iscritto ha il dovere oltre che di frequentare la clinica, di presentarsi al termine del relativo anno accademico alle materie di esami stabilite per ciascun anno accademico. Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale; Fisiologia dell'apparato urogenitale; Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Le nefropatie mediche; Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Batteriologia in urologia; Farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; Clinica urologica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; Nefrologia chirurgica; Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale; Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio); Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; L'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica; Patologia e clinica urologica infantile; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Urologia ginecologica. Art. 188. - Gli esami sono così distinti nei vari anni di corso: 1° Anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale; Le nefropatie mediche; Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica; Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica; Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico; Nefrologia chirurgica. 3° Anno: Clinica urologica; Radiologia dell'apparato urinario e genitale; Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale; Patologia e clinica urologica infantile; Urologia ginecologica. Art. 189. - Gli esami speciali hanno carattere teorico e pratico. L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti attinenti la specialità, preparata con l'approvazione della direzione della scuola e che deve essere presentata in cinque copie alla segreteria dell'università almeno dieci giorni dall'esame di diploma. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 204. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia. Il corso ha la durata di tre anni. Art. 205. - Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di quaranta complessivamente, in rapporto alla capacità dell'istituto sede della scuola, alle attrezzature di esso, al personale insegnante di cui dispone. Art. 206. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto, sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Art. 207. - Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.); 3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (trienn.); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.); 5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 8) Nozioni di chirurgia generale; 9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 10) Nozioni di pediatria; 11) Apparato terapia ortopedica; 12) Fisiochinesiterapia; 13) Infortunistica; 14) Anestesia e rianimazione. Art. 208. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso: 1° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica e elementi di radioterapia (bienn.); 5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Nozioni di chirurgia generale; 8) Nozioni di pediatria. 2° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.) 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (bienn.); 5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 7) Anestesia e rianimazione. 3° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (trienn.); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (trienn.); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (trienn.); 4) Apparato terapia ortopedica; 5) Fisiochinesiterapia; 6) Infortunistica. Art. 209. - Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento delle specialità. Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio. Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 217. - La sede della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio sarà un Istituto universitario di medicina generale (cioè di clinica medica o di patologia speciale medica o di semeiotica medica) od anche un eventuale istituto universitario di ematologia. La durata del corso di specializzazione è di tre anni. Non potrà essere concessa un'abbreviazione di corso superiore ad un anno e tale concessione sarà fatta soltanto: a) a liberi docenti in una delle branche di medicina generale, in clinica pediatrica, in patologia generale, in anatomia patologica; b) ad assistenti in attività stabile da almeno tra anni in istituti universitari di medicina interna, di pediatria, di patologia generale o di anatomia patologica; c) a specialisti in medicina interna o in pediatria. Tutti coloro che avranno ottenuto l'abbreviamento del corso dovranno sostenere gli esami del primo anno prima di quelli del secondo. La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo complessivo degli iscritti è di sessanta specializzandi. Art. 218. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; Genetica ematologica; Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; Fisiopatologia ematologica; Biochimica ematologica; Fisiopatologia del plasma; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; Fisiopatologia ematologica; Immunoematologia; Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; Patologia speciale ematologica; Clinica delle emopatie; Terapia sistematica ematologica; Terapia trasfusionale. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico. Art. 219. - L'ammissione alla scuola, è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura: qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto degli eventuali titoli. Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni. Alla fine del 3° anno gli, iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento della specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 26. - CARUSO

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