Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 616/1974

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 03/12/1974 In vigore dal: 01/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1974, n. 616

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 616/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1974, n. 616 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 24 a 38, relativi alla scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) "prof. Vittorio Valletta" che muta denominazione in quella di scuola di amministrazione aziendale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di amministrazione aziendale (Scuola diretta a fini speciali) Art. 24. - Presso l'Università degli studi di Torino è istituita una scuola di amministrazione aziendale, ai sensi dell' art. 20, terzo comma, del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592 . La scuola si propone di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie, nelle tecniche di gestione e nei problemi del lavoro delle organizzazioni operanti nei settori dell'industria, della distribuzione, della produzione agricola, dei servizi e degli enti pubblici. Tale scuola è articolata in due distinti corsi: corso di amministrazione e corso di perfezionamento in gestione. Art. 25. - La scuola ha autonomia amministrativa, finanziaria e didattica. Essa ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio direttivo della scuola, sottoposto al parere del consiglio di amministrazione dell'Università ed allegato al bilancio dell'Università stessa. Art. 26. - I proventi della scuola sono costituiti dai contributi di enti pubblici e privati, da eventuali contributi dello Stato e dai redditi di lasciti e donazioni nonchè dalle tasse scolastiche. Le tasse e le soprattasse per il corso di diploma di amministrazione e per il corso di diploma di perfezionamento in gestione sono quelle in vigore nell'Università degli studi di Torino per la facoltà di economia e commercio. I contributi per entrambi i corsi sono determinati dal consiglio direttivo della scuola. Le disposizioni di legge sulle tasse di diploma si applicano ai diplomi conferiti dalla scuola. I proventi sono destinati a coprire: a) la spesa per gli stipendi del personale docente, tecnico amministrativo e d'ordine della scuola; b) la quota da versare all'amministrazione dell'Università degli studi di Torino in corrispettivo dei servizi generali che venissero prestati dalla stessa amministrazione; c) la concessione agli studenti meritevoli o di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, dell'assistenza scolastica, sotto forma di borse, premi e assegni di studio da attribuirsi secondo le norme contenute in apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo. Il consiglio direttivo della scuola può accettare specifici contributi da enti privati per lo svolgimento di seminari di aggiornamento metodologico e tecnico che la scuola istituisca per l'ulteriore qualificazione professionale dei quadri delle imprese e delle altre organizzazioni. Il consiglio direttivo può altresì accettare contributi di enti o privati specificamente destinati alla valorizzazione dell'attività didattica e organizzativa della scuola. Eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad incrementare la biblioteca della scuola. Art. 27. - La scuola ha un proprio consiglio direttivo nominato dal rettore dell'Università e formato da sei professori universitari di cui due designati dal consiglio della facoltà di economia e commercio e uno ciascuno dai consigli della facoltà di: agraria, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche; da tre rappresentanti designati dalla associazione che raggruppa gli enti finanziatori; da un esperto internazionale nel campo dell'insegnamento del management cooptato dagli altri membri; dal direttore del personale della Camera dei deputati; da un rappresentante della regione Piemonte e da un esperto designato congiuntamente dalle tre maggiori confederazioni sindacali nazionali della regione Piemonte. II consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al consiglio partecipa, a pieno diritto, il direttore della scuola. Alle riunioni del consiglio partecipa altresì, con funzioni di segretario e con voto consultivo, il direttore-aggiunto. Art. 28. - Il consiglio direttivo della scuola: a) elegge annualmente, al suo interno, il suo presidente; b) delibera il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo; c) sentiti i rispettivi consigli di scuola, propone al rettore la nomina dei docenti della scuola; d) sentiti i rispettivi consigli di scuola, approva i regolamenti della scuola e le loro modificazioni, e delibera su tutti i provvedimenti necessari alla ordinaria gestione e allo sviluppo dell'attività didattica e organizzativa della scuola; e) sentiti i rispettivi consigli di scuola propone al rettore il piano degli insegnamenti in attuazione di quanto previsto ai successivi articoli, sulla base delle esigenze opportune per l'adempimento dei fini speciali della scuola; f) esprime il suo parere su tutte le questioni che siano sottoposte dal rettore, dal consiglio di amministrazione dell'Università, dal direttore e dai consigli di scuola; g) nomina il direttore-aggiunto che resta in carica cinque anni e le cui funzioni saranno precisate nei regolamenti della scuola. Art. 29. - Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo che dovrà operare la scelta al di fuori del proprio seno tra i professori di ruolo dell'Università degli studi di Torino, scegliendolo tra coloro che siano particolarmente qualificati negli insegnamenti di cui alle finalità della scuola. Il direttore dura in carica sei anni. Egli ha la direzione e la rappresentanza della scuola. Può delegare una parte delle sue funzioni ad altri collaboratori secondo quanto previsto dai regolamenti della scuola o da specifica delibera del consiglio direttivo. Art. 30. - Sono istituiti due distinti consigli di scuola: l'uno per il corso di amministrazione, l'altro per il corso di perfezionamento in gestione. Costituiscono i consigli di scuola, oltre al direttore, i professori incaricati e quelli a contratto dei rispettivi corsi, nonchè il direttore-aggiunto e gli altri collaboratori a cui il consiglio direttivo abbia deliberato di conferire una delega per specifiche funzioni ed altresì due rappresentanti degli studenti. I consigli di scuola approvano i piani di studio individuali ed esprimono pareri e proposte relativamente ai regolamenti e al piano degli insegnamenti, nonchè su ogni altro problema venga loro sottoposto dal consiglio direttivo. Art. 31. - Il personale insegnante della scuola è nominato, per la durata di un anno accademico o per periodi più brevi, dal rettore, su proposta del consiglio direttivo della scuola sentiti i rispettivi consigli di scuola. Il consiglio direttivo, nel proporre al rettore il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti, terrà conto in modo particolare, date le finalità della scuola, delle concrete esperienze professionali maturate dai candidati e dell'esperienza didattica acquisita in Italia e all'estero. Per il conferimento degli incarichi si seguono i criteri vigenti per gli incarichi universitari, unicamente per quanto riguarda la pubblicità della domanda. Il consiglio direttivo può autorizzare spese per l'aggiornamento scientifico e didattico dei docenti, sia in Italia che all'estero e spese per contratti con visiting professors. Art. 32. - Corso di amministrazione. - La scuola conferisce il diploma di amministrazione dopo due anni di studi integrati da un periodo di specializzazione non inferiore al quadrimestre disciplinato secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio direttivo, sentito il consiglio di scuola. Possono essere iscritti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'immatricolazione all'ordine universitario. Art. 33. - Gli insegnamenti del biennio di amministrazione sono articolati nei seguenti gruppi di discipline: a) gruppi di discipline generali: Economia; Economia e politica aziendale; Diritto; Metodologie quantitative e informatica; Sociologia e psicologia; b) gruppi di discipline professionali: Gestione del personale; Lavoro e problemi sindacali; Finanza aziendale; Controllo di gestione; Marketing; Organizzazione della produzione; Organizzazione del lavoro. Il consiglio direttivo può: 1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone, caso per caso, la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione; 2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre. Art. 34. - Per conseguire il diploma di amministrazione gli studenti devono superare gli esami per quindici insegnamenti scelti con il seguente criterio: a) dieci insegnamenti di durata annuale, di cui cinque relativi ai gruppi delle discipline generali e cinque scelti fra i gruppi di discipline professionali; b) cinque insegnamenti scelti o tra quelli impartiti specialmente nel primo biennio delle facoltà dell'Università degli studi di Torino, oppure tra tutti, gli insegnamenti attivati all'interno della scuola. Gli studenti devono sottoporre al consiglio di scuola il piano di studi e ottenerne l'approvazione. La frequenza della scuola da parte degli allievi è obbligatoria. Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di una lingua straniera. L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati. Art. 35. - Su domanda motivata dell'allievo o d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da vagliarsi caso per caso dal consiglio di scuola, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso. Salvo gravi motivi da vagliare come sopra disposto, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dal beneficio ove siano messi fuori corso. Art. 36. - Corso di perfezionamento in gestione. - Presso la scuola è altresì istituito un corso di perfezionamento biennale al termine del quale viene conferito un diploma di perfezionamento in gestione. Possono essere ammessi al perfezionamento i laureati in scienze agrarie, economia e commercio, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, giurisprudenza ed ingegneria che superino un esame di idoneità. Il consiglio direttivo della scuola può concedere l'ammissione al perfezionamento a richiedenti sprovvisti di laurea ma in possesso di dimostrata esperienza di lavoro. Gli stessi dovranno peraltro superare l'esame di idoneità. Art. 37. - Gli insegnamenti del biennio di perfezionamento in gestione sono articolati nei seguenti gruppi di discipline: a) discipline generali e funzioni aziendali: L'azienda e l'ambiente (obbligatorio); L'azienda e l'economia internazionale; Metodologie quantitative (obbligatorio); Comportamento individuale e di gruppo nelle organizzazioni (obbligatorio) Organizzazione e gestione del personale e problemi del lavoro (obbligatorio); Strategie aziendali (obbligatorio); Finanza (obbligatorio); Controllo di gestione; Marketing; Economia e tecniche della produzione industriale; Economia e tecniche della ricerca e sviluppo; Informatica; Diritto della pubblica amministrazione, dell'impresa e del lavoro; b) analisi economica di settore: Economia della produzione e distribuzione dei prodotti agricoli; Economia delle aziende industriali; Economia della piccola impresa; Economia delle aziende di distribuzione e di servizi; Economia delle aziende di servizio pubblico; Economia delle aziende di credito. Il consiglio direttivo può: 1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone caso per caso la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione; 2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre. Art. 38. - Per conseguire il diploma di perfezionamento in gestione gli studenti devono superare tredici esami scelti con il seguente criterio: a) nel gruppo discipline generali o funzioni aziendali: sei insegnamenti obbligatori e tre scelti tra i rimanenti; b) quattro insegnamenti scelti tra i gruppi di insegnamenti di analisi economica di settore. Gli studenti devono sottoporre al consiglio di scuola il piano di studi alla luce dei rispettivi orientamenti personali verso la specializzazione su una o più funzioni dei settori economici considerati. La frequenza della scuola da parte degli allievi è obbligatoria. Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di una lingua straniera. L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di un caso o di altro elaborato, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati. Art. 39. - Su domanda motivata dell'allievo o d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da vagliarsi caso per caso dal consiglio di scuola, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso. Salvo gravi motivi da vagliarsi come sopra disposto, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dal beneficio ove siano messi fuori corso. Norme transitorie Art. 40. - Con l'entrata in vigore del presente statuto funzionerà per un anno, in via transitoria, il secondo anno della scuola preesistente. Gli incarichi di insegnamento, peraltro, verranno attribuiti dal consiglio direttivo della nuova scuola, il quale inoltre curerà che gli studenti, ove lo desiderino, si uniformino al corso di studi di amministrazione della scuola medesima. Art. 41. - Coloro che all'entrata in vigore del presente statuto siano iscritti al primo, al secondo anno o al fuori corso della scuola Vittorio Valletta potranno in via transitoria e del tutto eccezionale essere ammessi all'iscrizione al corso di perfezionamento in gestione, qualora, conseguito il diploma in amministrazione industriale, abbiano preventivamente svolto una attività di ricerca o di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 39. - SCIARRETTA

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