Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 617/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 617
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 617/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957, n. 617
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 157. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: 5) Complementi di matematica. Gli articoli 299 e 300, relativi alla scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia sono modificati come segue: Art. 299. - Scuola di perfezionamento in idrologia, crenologia e climatoterapia. a) La scuola ha la durata di due anni. b) Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° anno: 1) Nozioni fisiche sui terreni-acque e atmosfera; 2) Nozioni chimiche e chimico-fisiche, sui terreni, sulle acque e sulla atmosfera; 3) Nozioni biologiche sui terreni, sulle acque e sull'atmosfera; 4) Le azioni biologiche e medicamentose delle acque, dei terreni e dei climi: idrologia, crenologia, climatologia, ecc., la storia delle cure idroclimatologiche: 5) Farmacologia delle acque minerali (1° corso) 6) Igiene, vigilanza sanitaria, organizzazione e legislazione su acque, terreni e climi usati a scopo terapeutico e sulle stazioni di cura. 2° anno: 1) Farmacologia sulle acque minerali (2° corso) 2) Nozioni generali di idroterapia clinica; 3) Terapia idropinica in clinica; 4) Lutoterapia in clinica; 5) Talassoterapia e colonie fluviali; 6) Climatoterapia clinica. c) Gli insegnamenti sono teorici e pratici e vengono integrati da esercitazioni di laboratorio e cliniche e da visite alle stazioni di cure crenotermali. Art. 300. - a) Gli esami dei vari corsi del 1° e del 2° anno si svolgono in due sedute: esame teorico, esame pratico (due statini). Il voto è in trentesimi, media complessiva delle materie oggetto d'esame. b) L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta (tre copie). La votazione è in cinquantesimi. Il diploma conferisce il titolo di "Specialista". Art. 309. - Agli insegnamenti del secondo corso della scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è aggiunto quello di: 5) Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie professionali. La denominazione della "Scuola di perfezionamento in malattie infettive" è cambiata in "Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali" Pertanto gli articoli 324 e 327, relativi alla predetta scuola sono modificati come segue: Art. 324. - Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali. La scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali ha la durata di anni tre: ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica stessa. Art. 327. Ordinamento degli studi: Agli insegnamenti del 2° anno è aggiunto al n. 6) "Fisiopatologia dei tropici". Agli insegnamenti del 3° anno è aggiunto al n. 6) "Clinica delle malattie tropicali". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 246. - CARLOMAGNO
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