Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 623/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 09/10/1980 In vigore dal: 20/06/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 623

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 623/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 623 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 551, 552, 553, 554, 555 e 556, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 551. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 552. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 553. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 554. - Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 555. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 10) anestesiologia II; 11) terapia antalgica; 12) rianimazione I; 13) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 14) rianimazione II; 15) tecniche speciali di anestesia; 16) tecniche speciali di rianimazione; 17) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 18) esercitazioni pratiche. Art. 556. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

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