Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 624/1976

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

Pubblicato: 06/09/1976 In vigore dal: 15/07/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. 624

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 624/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976, n. 624 ## Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21 ; Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297 ; Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e la successive modificazioni; Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Visto lo statuto del Credito fondiario, Società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935 , e le successive modificazioni; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1975; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 4 e 23 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: Art. 4. - "La durata della Società, di anni sessanta dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 583 , è prorogata di ulteriori anni sessanta sino al 30 maggio 2040". Art. 23. - "Al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo è assegnata dall'assemblea, nella quale ha luogo la presentazione del bilancio, una somma fissa annuale, da ripartirsi fra i componenti nel modo che sarà stabilito dal consiglio stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1976 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 113

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