Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 625/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 06/08/1955 In vigore dal: 11/04/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 625

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 625/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 625 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225 ; 20 settembre 1928, n. 2251 ; 31 ottobre 1929, n. 2473 ; 30 ottobre 1939, n. 1916 ; 12 ottobre 1931, n. 1339 ; 27 ottobre 1932, n. 2098 ; 13 dicembre 1934, n. 2408 ; 1 ottobre 1936, n. 2462 ; 27 ottobre 1937, n. 2170 ; 9 maggio 1939, n. 1314 ; 5 ottobre 1939, n. 1744 ; 26 ottobre 1940, n. 2071 ; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97 ; 30 ottobre 1949, n. 1169 ; 31 ottobre 1950, n. 1309 ; 11 aprile 1951, n. 566 ; 27 ottobre 1951, n. 1801 ; 15 marzo 1952, n. 872 ; 25 luglio 1952, n. 1351 ; 12 settembre 1952, n. 386 ; 30 ottobre 1952, n. 4558 ; 11 marzo 1953, n. 546 ; 11 marzo 1953, n. 756 , 6 ottobre 1953, n. 1089 ; 23 marzo 1954, n. 743 ; 10 aprile 1954, n. 739 ; 26 ottobre 1954, n. 1294 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 36, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla costituzione degli Istituti di: "diritto privato", "diritto pubblico", "storia e filosofia del diritto", e dell'"Istituto di studi per la riforma sociale", con il, conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 37. - Sono annessi inoltre alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti: 1. Istituto di diritto privato, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie: Metodologia giuridica; Istituzioni di diritto privato; Diritto civile; Diritto del lavoro; Diritto processuale civile; Diritto agrario, Diritto industriale; Diritto della navigazione; Diritto privato comparato; Diritto commerciale. 2. Istituto di diritto pubblico, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie: Metodologia; Metodologia giuridica; Diritto costituzionale; Diritto internazionale; Diritto ecclesiastico; Diritto canonico; Diritto coloniale; Storia dei trattati; Politica internazionale; Diritto penale; Sociologia criminale. 3. Istituto di storia e filosofia del diritto, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie: Teoria generale del diritto; Filosofia del diritto; Storia della filosofia del diritto; Diritto romano; Storia del diritto romano; Storia del diritto italiano; Storia delle istituzioni politiche; Storia moderna e contemporanea. Art. 38. - I detti Istituti hanno lo scopo di promuovere studi e ricerche su particolari problemi integrando con esercitazioni e conferenze i normali corsi universitari e assegnando temi da svolgere singolarmente o in gruppo. Gli Istituti sono retti dal Consiglio dei rispettivi professori di ruolo, con un direttore nominato ogni anno dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Il direttore provvede al funzionamento dell'Istituto mediante un regolamento approvato dal Consiglio della Facoltà. Il preside della Facoltà provvede al coordinamento dei corsi ed alla organizzazione del lavoro comune ai tre Istituti. Art. 39. - Il Consiglio di Facoltà curerà la pubblicazione in una apposita collezione, dei contributi più notevoli alle diverse discipline, presentati dai docenti, dagli assistenti e dagli iscritti nei vari Istituti. Uno dei professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza e incaricato dal Consiglio della Facoltà stessa per ogni biennio, di dirigere detta collezione. Art. 40. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso altresì l'Istituto di studi per la riforma sociale, presso il quale si tengono corsi di esercitazioni e conferenze sulle seguenti materie: Diritto costituzionale; Dottrina dello Stato; Economia politica; Politica economica e finanziaria; Diritto dell'economia; Diritto fianziario e scienza delle finanze; Diritto e legislazione del lavoro; Diritto privato comparato; Storia moderna e contemporanea; Storia delle istituzioni dei partiti politici. L'Istituto ha lo scopo di promuovere studi e ricerche intorno ai problemi dell'organizzazione giuridica ed economica dello Stato. Per raggiungere questi fini l'Istituto: a) cura la formazione e l'accrescimento del materiale scientifico ad esso assegnato. La biblioteca è utilizzata anche dalla Facoltà di economia e commercio, pur restando distinta la proprietà dei volumi secondo quanto risulta dai rispettivi inventari; b) organizza conferenze e corsi di lezioni su particolari problemi della cultura e dell'esperienza giuridicopolitica del nostro tempo, con la collaborazione dei professori della Facoltà di Pisa e di altre Facoltà italiane e straniere; c) istituisce premi per i migliori lavori su temi proposti dal Consiglio dell'Istituto. L'Istituto è retto dai professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, con un direttore nominato per un triennio dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà. Art. 41. - Agli studenti, che abbiano frequentato per un anno i corsi del Seminario o di uno degli Istituti viene rilasciato un certificato dei lavori compiuti a firma dei professori che li hanno diretti e del direttore del Seminario o dell'Istituto. Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali, aggiunto quello di: "Geologia e paleontologia del quaternario". Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche, è aggiunto quello di: "Geologia e paleontologia del quaternario". Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari della Facoltà di ingegneria comuni ad entrambe le sezioni, sono aggiunti quelli di; Elettronica; Chimica agraria. All'insegnamento di "chimica analitica" è aggiunta la specificazione (biennale). Art. 1 Art. 100. - All'insegnamento di "impianti industriali chimici" è aggiunta la specificazione "biennale". Prima del penultimo capoverso è aggiunto: "L'insegnamento di chimica industriale è biennale per la sottosezione chimica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 4. - CARLOMAGNO

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