Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 626/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Pubblicato: 10/10/1980 In vigore dal: 27/03/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 626

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 626/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980, n. 626 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Siena approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, relativi alla scuola di perfezionamento in discipline bancarie sono sostituiti dai seguenti: Titolo X Scuola di specializzazione in discipline bancarie Art. 99. - Nella facoltà di scienze economiche e bancarie è istituita la scuola di specializzazione in discipline bancarie. Alla scuola possono accedere i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà economiche, giuridiche, politiche, statistiche e sociali, nonchè i cittadini stranieri in possesso di titolo equipollente conseguito all'estero. Art. 1 Art. 100. - Il direttore ed i docenti della scuola sono nominati dal rettore su proposta conforme del consiglio di facoltà di scienze bancarie; i docenti delle discipline giuridiche di cui al successivo art. 103, qualora le stesse non siano attivate presso la facoltà di scienze bancarie ed economiche sono nominati su proposta conforme della facoltà di giurisprudenza. Il direttore deve essere prescelto fra i professori di ruolo o fuori ruolo; dura in carica un biennio e può essere riconfermato. L'incarico conferito ai docenti della scuola è annuale e può essere rinnovato. Allo svolgimento del programma possono partecipare come docenti esterni personalità di particolare rilievo sotto il profilo scientifico e professionale. Tali nominativi proposti dal docente incaricato del singolo corso, devono essere approvati dal direttore della scuola. Art. 101. - Il consiglio della scuola si compone del direttore che lo presiede e di tutti i professori appartenenti alla scuola. Al consiglio competono le funzioni inerenti alla organizzazione, funzionamento dell'attività didattica e scientifica della scuola, salvo i casi riservati per legge, per regolamento e per statuto alle altre autorità accademiche. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo un rappresentante degli studenti della scuola eletto annualmente dagli stessi. Entro il mese di ottobre di ogni anno il consiglio approva i programmi didattici e scientifici della scuola presentati per iscritto dal direttore e dai singoli docenti; stabilisce altresì l'orario delle lezioni. Art. 102. - Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di venti, ma può essere ridotto con delibera del consiglio della scuola, sentito il senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed in un colloquio orale aventi per oggetto le discipline aziendali, economiche e giuridiche. La commissione giudicatrice è composta da cinque membri ed è nominata annualmente dal rettore, su proposta del consiglio della scuola. Art. 103. - Il corso degli studi della scuola ha la durata di due anni. Il piano di studi è il seguente: 1° Anno: 1) metodi statistici (annuale); 2) legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio (annuale); 3) teoria monetaria e del credito (annuale); 4) storia delle istituzioni creditizie (semestrale); 5) analisi della struttura dei sistemi economici (annuale); 6) economia delle imprese industriali (annuale); 7) mercato monetario e gestione di tesoreria degli intermediari creditizi (annuale); 8) mercato finanziario e gestione del portafoglio titoli (semestrale); 9) analisi finanziaria (semestrale); 10) gestione valutaria (annuale); 11) lingua inglese I (annuale). 2° Anno: 1) teoria delle decisioni (annuale); 2) politica monetaria e creditizia (annuale); 3) analisi del sistema finanziario internazionale (annuale); 4) analisi della congiuntura (annuale); 5) diritto bancario (annuale); 6) titoli di credito (semestrale); 7) tecniche di gestione del portafoglio fidi (semestrale); 8) analisi dei progetti di investimenti (semestrale); 9) analisi di redditività, degli intermediari creditizi (semestrale); 10) lingua inglese II (annuale). La frequenza ai corsi di lingua inglese ed i relativi esami di profitto sono obbligatori solo per gli iscritti che, in apposita prova scritta ed orale sostenuta all'inizio del 1° anno di corso non abbiano dimostrato un'adeguata conoscenza della lingua inglese. Art. 104. - L'attività didattica si svolge attraverso lezioni, esercitazioni e seminari anche a carattere interdisciplinare. La frequenza è obbligatoria ed i docenti hanno l'obbligo di registrare le assenze. Nell'ambito di ciascun corso, ogni allievo è tenuto alla preparazione di periodici elaborati scritti su temi concordati con il docente: la discussione e la valutazione di tali elaborati possono essere individuali o di gruppo. Art. 105. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere per tutte le materie del piano di studi esami di profitto. La sessione degli esami è unica e verrà espletata nel mese di giugno per i corsi semestrali e nel mese di ottobre per i corsi annuali. Non può essere iscritto al 2° anno di corso chi non abbia superato tutti gli esami del primo anno. L'esame finale di diploma consiste in una dissertazione scritta avente per oggetto un argomento inerente le discipline aziendali, economiche e giuridiche incluse nel piano di studi della scuola. A coloro che abbiano superato tutti gli esami prescritti è rilasciato il diploma di specializzazione in discipline bancarie. Art. 106. - Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in discipline bancarie sono così fissate: tassa di immatricolazione 1° anno . . . . . . . . . . . . . .L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . .L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . .L. 16.000 contributo annuale per esercitazioni e laboratorio linguistico. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 6.000 Le modifiche alle tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in discipline bancarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di scienze economiche e bancarie e della scuola di specializzazione in discipline bancarie. Art. 107. - I proventi della scuola di specializzazione in discipline bancarie sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente nonchè da eventuali contributi dello Stato, dell'Università e di enti pubblici e privati. Art. 108. - Entro i limiti di queste norme statutarie, il consiglio della scuola potrà proporre un regolamento interno che sarà emanato con decreto del rettore, previa approvazione del consiglio della facoltà di scienze economiche e bancarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980 Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 257

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 626/1980 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1980

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, recante mod… Decreto del Presidente della Repubblica 1265 Istituzione di una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecn… Decreto del Presidente della Repubblica 1264 Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizz… Decreto del Presidente della Repubblica 1263 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lauria. Decreto del Presidente della Repubblica 1259 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Bovalino. Decreto del Presidente della Repubblica 1261