Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 627/1969

Modificazioni degli articoli 175, 176, 177, 178, 215, 216, 219 e 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni.

Pubblicato: 25/09/1969 In vigore dal: 02/06/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. 627

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 627/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1969, n. 627 ## Modificazioni degli articoli 175, 176, 177, 178, 215, 216, 219 e 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni; Vista la legge 30 luglio 1951, n. 948 , in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Articolo unico Gli articoli 175, 176, 177, 178, 215, 216, 219 e 220 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 175. - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto al portatore con un credito superiore a lire 30.000, il proprietario deve presentarne denuncia in doppio esemplare all'ufficio postale di emissione, oppure, se ciò non sia possibile, ad altro ufficio postale. Nel primo caso l'ufficio appone immediatamente la annotazione di fermo sulla partita di conto del libretto, inviando in giornata e con piego raccomandato un esemplare della denuncia, insieme con la copia del conto suddetto, all'amministrazione centrale, alla quale deve anche dare immediata notizia per telegrafo, a spesa del denunciante, della denuncia ricevuta. Nel secondo caso l'ufficio inoltra in giornata, mediante piego raccomandato, un esemplare della denuncia all'amministrazione centrale, compilandone nello stesso tempo una copia e trasmettendola, pure in raccomandazione, all'ufficio di emissione, che provvede ad apporre il fermo e ad inviare copia del conto all'amministrazione medesima. Anche in tale caso l'ufficio cui è presentata la denuncia deve, a spese del denunciante, informarne immediatamente per telegrafo l'amministrazione centrale e l'ufficio di emissione. Il denunciante, al quale deve essere in ambedue i casi restituito, a titolo di ricevuta, uno dei due esemplari della denuncia, è tenuto a versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sull'esemplare destinato all'amministrazione e da obliterare con bollo a data. L'amministrazione centrale, non appena ricevuta dall'ufficio di emissione la copia del conto, provvede a verificarla ed a restituirla col proprio visto all'ufficio medesimo. Art. 176. - Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'articolo che precede, il denunciante deve far pervenire al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione del libretto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato di tutte quelle prove che valgano a dimostrare, nei riguardi del ricorrente, la proprietà del libretto stesso e ad inviare altresì copia di tale ricorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio suddetto. Quest'ultimo, a sua volta, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia del ricorso, deve comunicare all'autorità giudiziaria come sopra competente la copia del conto indicata nel precedente articolo. Decorsi venticinque giorni da quello della denuncia senza che all'ufficio di emissione sia giunta copia del ricorso all'autorità giudiziaria, l'ufficio stesso, dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazione dalla competente cancelleria circa la mancata presentazione del ricorso, ne riferisce all'amministrazione centrale per essere autorizzato ad annullare l'annotazione di fermo. Art. 177. - L'autorità giudiziaria, in seguito al ricorso di cui all'articolo precedente, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale dichiara la inefficacia del libretto e diffida l'eventuale detentore di questo a depositarlo presso la dipendente cancelleria assegnandogli un termine, che non può essere inferiore a novanta giorni nè superiore a centottanta giorni dalla data di esposizione del decreto presso l'ufficio postale di emissione, per far valere le proprie opposizioni. Con il decreto medesimo l'autorità giudiziaria dispone altresì che, ove entro il termine sopra indicato non siano state fatte opposizioni, l'ufficio postale di emissione rimane autorizzato a rilasciare al denunciante un duplicato del libretto stesso. L'ufficio predetto, non appena ne abbia avuto notifica, provvede ad esporre al pubblico copia del decreto, insieme con una copia della denuncia, per l'intero termine utile per proporre le opposizioni. Trascorso il periodo di affissione senza che sia intervenuta opposizione, l'ufficio postale rimette all'amministrazione centrale il decreto dell'autorità giudiziaria e rilascia al denunciante un duplicato del libretto. Per quanto concerne gli altri provvedimenti che possono essere disposti dall'autorità giudiziaria e per quanto non sia stato previsto in questa sezione, sono applicabili le norme contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948 , in materia di ammortamento di libretti di risparmio o di deposito al portatore. Art. 178. - Salvo le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente articolo, per ottenere la duplicazione di un libretto al portatore, con credito non superiore a lire trentamila che sia stato smarrito, distrutto o sottratto è sufficiente, dopo che sia stata seguita la procedura prescritta e versata la tassa di duplicazione di cui all'art. 175, che nell'ufficio cui fu presentata la denuncia, e se il libretto fu emesso altrove nell'ufficio di emissione, nonchè eventualmente in altri uffici, venga esposto, per un tempo ininterrotto di novanta giorni, un avviso al pubblico riguardante la denuncia stessa. L'avviso contiene la diffida che, salvo opposizioni, sarà provveduto, al compimento di detto periodo, al rilascio del duplicato. Se sorgono contestazioni entro il termine di cui al precedente comma, l'amministrazione informa le parti che non rilascerà il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorità giudiziaria. Quando il libretto al portatore con credito non superiore a lire trentamila sia dichiarato sottratto, nella denuncia da presentare all'ufficio postale debbono essere indicati gli estremi di quella prodotta, circa l'avvenuta sottrazione, all'autorità competente. Non si fa luogo all'esposizione al pubblico dell'avviso di cui al primo comma, e conseguentemente alla duplicazione richiesta, quando risulti che il libretto dichiarato sottratto, smarrito o distrutto, si trova presso terzi, limitandosi l'amministrazione, in tal caso, a porre il fermo, che manterrà fino a quando non sia intervenuto l'accordo fra le parti o la definitiva decisione dell'autorità giudiziaria. Art. 215. - I buoni vengono stampati a cura del Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) e sono raccolti in fascicoli di venti buoni per i tagli da L. 1000, da L. 5000, da L. 10.000, da L. 20.000, da lire 50.000 e da L. 100.000; di dieci buoni per i tagli da L. 500.000 e da L. 1.000.000. I fascicoli dei buoni devono essere custoditi dagli uffici con le cautele prescritte per le carte valori. Il titolare di ciascun ufficio ed il controllore, ove esista, sono responsabili dei fascicoli dei buoni ricevuti in dotazione. La forma e le caratteristiche dei buoni sono determinate con decreto ministeriale. Art. 216. - Ogni buono è composto di due parti: buono propriamente detto e cedola di controllo. Il buono propriamente detto reca il bollo a secco del Ministero del tesoro e le firme del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Su ciascuna delle due parti sono stampati il nome dell'ufficio postale di emissione, il nome della provincia cui l'ufficio appartiene, il numero frazionario assegnato all'ufficio in rapporto al servizio dei risparmi ed il numero progressivo di emissione del buono a partire dall'uno, preceduto da una lettera dell'alfabeto indicante la serie. Art. 219. - L'ufficio postale, richiesto dell'emissione di un buono, scrittura, firma e bolla le due pari di cui si compone il primo buono in bianco disponibile del taglio desiderato, separa il buono propriamente detto dalla cedola di controllo e lo consegna al richiedente, dopo aver indicato sull'apposito schedario, ripartito per tagli, il domicilio dell'intestatario e, quando ne sia il caso, quello del rappresentante. L'ufficio postale, dopo aver descritto sullo schedario di cui al precedente comma il numero, l'intestazione e la data di emissione del buono, deve, mediante lo invio della cedola di controllo, partecipare l'emissione stessa all'amministrazione centrale, la quale provvede ad analoga descrizione sul proprio schedario. Art. 220. - Il rimborso dei buoni presso l'ufficio di emissione non può aver luogo, se non dopo il confronto dei titoli con le corrispondenti partite dello schedario. Dopo aver eseguito il rimborso ed averlo registrato sulla corrispondente partita dello schedario, l'ufficio deve, mediante l'invio del buono quietanzato, partecipare il rimborso medesimo all'amministrazione centrale, la quale registra anche essa l'operazione sul proprio schedario. Il rimborso dei buoni presso uffici diversi da quello di emissione può essere ottenuto con un preavviso di sei giorni e previa conferma da parte dell'amministrazione centrale. L'importo della tassa da versare per ottenere presso un ufficio diverso da quello di emissione il rimborso di un buono, prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione di esso, è convertito dall'ufficio in francobolli, da applicare sulla relativa domanda e da obliterare con il bollo a data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1969 SARAGAT RUMOR - MAZZA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 32. - GRECO

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