Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 628/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 15/12/1975 In vigore dal: 09/06/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. 628

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 628/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. 628 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 1 Art. 190. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in psichiatria con sede presso l'istituto di psichiatria. Il numero massimo degli iscritti è di uno per ogni anno di corso per un totale complessivo di quattro iscritti. Art. 191. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni. L'ammissione alla scuola sarà fatta per titoli ed esame. Art. 192. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e istologia del S.N.; fisiologia del S.N.; biochimica del S.N.; genetica (elementi); psicologia generale; psicopatologia (I); semeiotica psichiatrica. 2° Anno (internato in neurologia): anatomia e istologia patologica del S.N.; semeiotica neurologica; patologia speciale e diagnostica neurologica; neuro-radiologia; endocrinologia e neurologia vegetativa; elettroencefalografia. 3° Anno: patologia speciale psichiatrica; psicopatologia (II); clinica psichiatrica (I); psicologia clinica e psicodiagnostica; psicofarmacologia; psichiatria in rapporto con la patologia internistica; esami di laboratorio. 4° Anno: clinica psichiatrica (II); terapia psichiatrica generale; psicoterapia; neuropsichiatria infantile; psichiatria forense e legislazione psichiatrica; psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Per conseguire il diploma di specializzazione è previsto, durante il 1°, il 3° ed il 4° anno di corso, l'internato obbligatorio per l'intero anno scolastico presso l'istituto di psichiatria. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico. È altresì obbligatorio durante il 2° anno di corso l'internato in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo che per i medici che prestino regolare servizio presso un ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi sei, mentre per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico l'internato medesimo potrà essere ridotto a non meno di mesi 4. Un esonero dalla frequenza di anni due può essere concesso agli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile; un esonero dalla frequenza di un anno potrà essere concesso agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Gli esoneri di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio della medesima solo dopo il superamento dell'esame di ammissione. Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in psichiatria sono i seguenti: immatricolazione....... L. 20.000 iscrizione.................50.000 esami di profitto......." 10.000 laboratorio.......... 150.000 associazione studenti..." 1.000 riscaldamento......... " 5.000 ---------- L. 236.000 La tassa per gli studenti fuori corso è di L. 106.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 117

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