Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 628/1983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 07/11/1983 In vigore dal: 02/09/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 628

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 628/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 628 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 927. - È istituita presso l'Università di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in chirurgia plastica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica. Art. 928. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di chirurgia plastica ricostruttrice. Art. 929. - La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di medici specialisti in chirurgia plastica. Art. 930. - La durata del corso è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 931. - Il numero degli iscritti è di tre per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi. Art. 932. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia ed è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalle autorità competenti. Art. 933. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 934. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia: 1° Anno: chirurgia plastica; anatomia ed embriologia; patologia generale; genetica; anatomia e istologia patologica; patologia e clinica chirurgica I; chirurgia d'urgenza e pronto soccorso I; biologia e clinica dei trapianti. 2° Anno: chirurgia plastica; anatomia chirurgica; patologia e clinica chirurgica II; chirurgia d'urgenza e pronto soccorso II; anestesiologia e rianimazione; biologia e clinica dei trapianti II; fisiopatologia e clinica della malattia-ustione. 3° Anno: chirurgia plastica; malattia-ustione: terapia medica e chirurgica; oncologia; radiodiagnostica e radioterapia; otorinolaringoiatria; odontostomatologia ed ortopedia maxillo-facciale; dermatologia; patologia secondaria. 4° Anno: chirurgia plastica; malformazioni congenite; chirurgia della mano I; microchirurgia vascolare e nervosa; chirurgia maxillo-facciale; fisiochinesiterapia. 5° Anno: chirurgia plastica; chirurgia della mano II; metodologia chirurgica differenziale; criobiologia e crioterapia; chirurgia estetica; problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica; medicina legale. Art. 935. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno del corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 936. - Le attività pratiche previste consistono nell'attività ambulatoriale, di reparto, di sala operatoria. È fatto obbligo agli allievi del primo biennio di presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del terzo, quarto e quinto anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno. Inoltre è fatto obbligo agli allievi di frequentare il reparto clinico, gli ambulatori per almeno undici mesi l'anno per tutti i cinque anni del corso, nonchè di frequentare almeno l'80% delle lezioni teoriche previste per ogni anno di corso. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere la prova di esame. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 937. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 938. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 939. - Per la scuola di specializzazione in chirurgia plastica è costituito un consiglio presieduto da un direttore e composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Valgardena, addì 2 settembre 1983 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1983 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 52

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