Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 635/1960
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Subequana (L'Aquila), ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 635
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 635/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 635
## Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio
della Valle Subequana (L'Aquila), ai sensi dell'art. 14 della legge
25 luglio 1952, n. 991.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste de L'Aquila in data 23 aprile 1958 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle Subequana, comprendente i territori dei comuni di Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e parte dei comuni di Gagliano Aterno, Rocca di Mezzo, Secinaro e Tione Abruzzi esteso per ha. 24.852 in provincia de L'Aquila; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e atteso che le condizioni idrogeologiche, ecologiche ed economiche del territorio in esame - sensibilmente diverse da quelle esistenti nel comprensorio di bonifica montana dell'Alto Aterno e Tavo - consigliano la classifica a comprensorio di bonifica montana a sè stante anzichè quale ampliamento del comprensorio dell'Alto Aterno e Tavo, così come la proposta è stata formulata ed in merito alla quale hanno espresso parere favorevole sia il Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale de L'Aquila che il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo; Viste le lettere n. 1891 in data 28 aprile 1959 del Ministero dei lavori, pubblici e n. 151734 in data 14 gennaio 1960 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il territorio della Valle Subequana, esteso ettari 24.852 e comprendente i comuni di Fagnano Alto, Fontecchio, Acciano, Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli e parte dei comuni di Gagliano Aterno, Rocca di Mezzo, Secinaro e Tione Abruzzi, secondo la linea segnala nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana, con la denominazione di "comprensorio di bonifica montana della Valle Subequana". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960 GRONCHI RUMOR - TOGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 19. - VILLA
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