Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 638/1965

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Betti Vito", con sede in Preci (Perugia).

Pubblicato: 18/06/1965 In vigore dal: 18/03/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 638

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 638/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 638 ## Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Betti Vito", con sede in Preci (Perugia). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettata a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa "Betti Vito", con sede in Preci (Perugia), rientra tra le imprese previste dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta esercitate nel comune di Preci, nella provincia di Perugia, dalla impresa "Betti Vito", con sede in Preci (Perugia). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

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