Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 644/1965
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, appartenenti all'impresa del "Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino", Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 644
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 644/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 644
## Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei
complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui al
primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
appartenenti all'impresa del "Consorzio di Bonifica ed Irrigazione
delle Valli del Sangro e dell'Aventino", Ente pubblico, con sede in
Lanciano (Chieti).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente al "Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino", Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti), via Frentani n. 27, rientra tra le imprese previste dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , e dall' art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , e dell' art. 3 della legge 27 giugno 1964, numero 452 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , appartenenti all'impresa del "Consorzio di Bonifica ed Irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino", Ente pubblico, con sede in Lanciano (Chieti), via Frentani n. 27, situati nella provincia di Chieti, nei comuni di Atessa, Casoli, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta e Sant'Eusanio del Sangro. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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