Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 646/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 14/05/1963 In vigore dal: 25/03/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 646

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 646/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1963, n. 646 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come oppresso: Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di "Filologia dantesca". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di Storia americana" e di "Psicologia". Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di "Sociologia". Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia americana". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Astronomia" e di "Citologia ed Embriologia vegetale". Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di Citologia ed embriologia vegetale". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Cristallochimica; Geologia regionale; Geologia degli idrocarburi; Giacimenti minerari; Micropaleontologia; Mineralogia applicata; Paleontologia vegetale; Paleontologia dei vertebrati; Petrografia sedimentaria; Art. 1 Art. 115, relativo alle modalità di esami è abrogato e sostituito dal seguente corso di laurea in Farmacia: "Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. Al corso triennale di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali. L'insegnamento biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ciascun anno di corso. Art. 221, relativo alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: "Per essere iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia occorre avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed il titolo di abilitazioni professionale; anche i laureati stranieri, la cui preparazione scientifica sia, ritenuta idonea dalla Facoltà, possono essere iscritti alle scuole stesse. Art. 237, relativo alla scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia: a) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e stomatologia è di due anni; b) gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei due anni del corso: 1° anno: Clinica e patologia stomatologica; Odontoiatria conservatrice; Ortognatodonzia; Protesi fissa e odontotecnica; Protesi mobile e odontotecnica; Embriologia, anatomia e istologia orale; Fisiologia orale; Anestesiologia e chirurgia dentale; Anatomia e istologia patologica; Microbiologia e igiene orale; Radiologia dentale: Materiali in odontostomatologia; 2° anno: Clinica e patologia stomatologica Odontoiatrica conservatrice; Ortognatodonzia; Protesi fissa e odontotecnica; Protesi mobile e odontotecnica; Chirurgia orale; Paradontologia; Radiologia stomatologica; Metallurgia; c) durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni di carattere complementare su argomenti di Patologia medica, di Pediatrica di Dermosifilopatica, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica e di Medicina legale; d) alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state soggetto di insegnamento; e) per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e Stomatologia l'allievo dovrà sostenere una discussione sopra un caso clinico della specialità oltre la discussione, dinanzi all'apposita Commissione, di una tesi scritta; f) durante i due anni di corso gli allievi hanno l'obbligo di frequentare gli ambulatori ed i reparti della Clinica odontoiatrica. Art. 243, relativo alla Scuola di specializzazione in Igiene annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia e abrogato e sostituito dal seguente concernente la Scuola di specializzazione in Igiene e Sanità pubblica: a) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma in Igiene e Sanità pubblica è di due anni; b) gli insegnamenti della Scuola nei due anni di corso sono così suddivisi: 1° anno: Igiene generale e speciale; Elementi di statistica demografica Statistica sanitaria; Organizzazione sanitaria nazionale ed internazionale Legislazione sanitaria; Microbiologia e parassitologia; Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive contagiose; Istologia normale e patologica Tecnica delle autopsie e delle biopsie; Patologia, e clinica, delle malattie infettive; 2° anno: Igiene generale e speciale; Chimica, fisica e microscopia applicata all'igiene; Etiologia, epidemiologia e profilassi delle malattie sociali; c) oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni gli allievi devono frequentare come interni l'Istituto di igiene; d) alla fine di ciascun corso l'allievo deve sostenere una prova scritta su un tema che abbracci i punti fondamentali dell'insegnamento annuo, una prova orale sugli insegnamenti impartiti durante l'anno di corso, una prova pratica consistente nella, lettura, e discussione di preparati in manualità tecniche e dimostrative; e) nel secondo anno saranno tenuti i turni di addestramento presso Uffici sanitari, Laboratori provinciali, Dispensari antitubercolari, Centrale del latte, Ospedali, Ambulatori ecc.; f) alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi. Saranno ammessi al corso solo coloro che hanno superato una prova di ammissione per titoli ed esami. Dopo l'art. 250 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in Chirurgia toracica ed in Fisio-chinesiterapia. Art. 251. - Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica: a) possono ottenere l'iscrizione alla scuola previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia che siano in possesso della libera, docenza in Patologia speciale chirurgica e in Clinica chirurgica e del diploma di specialista in Chirurgia generale; b) il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche e di conferenze su argomenti speciali; c) gli insegnamenti sono i seguenti: 1° anno: Embriologia; Anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi toracici in esso contenuti; Anatomia patologica del torace e degli organi toracici; Fisiologia e fisiopatologia degli organi toracici; Principi di anestesia e rianimazione in Chirurgia toracica; 2° anno: Patologia dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino; Semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio e del mediastino; Terapia chirurgica Tecnica operatoria. Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di dodici per ciascun anno di corso; d) gli esami di profitto dovranno essere dati alla fine del primo e del secondo anno; e) alla fine del corso l'iscritto dovrà presentare una dissertazione scritta su argomenti di Chirurgia toracica e sostenerne la relativa discussione. Art. 252. - Scuola di specializzazione in Fisio-chinesiterapia: a) possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione i laureati in Medicina e Chirurgia; b) la durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in Fisio-chinesiterapia è di due anni; c) gli insegnamenti sono così suddivisi nei due anni di corso: 1° anno: Anatomia degli organi di movimento; Patologia degli organi di movimento in rapporto alla rieducazione funzionale; Terapia radiante; Elettroterapia; Idroterapia e balneoterapia; 2° anno: Neurologia; Rieducazione motoria e riabilitazione; Ginnastica medica; Massoterapia; Terapia di movimento e meccanoterapia; Termoterapia; Rieducazione motoria, dell'apparato respiratorio; d) il numero dei posti disponibili per gli allievi è di quindici per ciascun anno di corso; e) al termine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico sulle materie oggetto di insegnamento; f) al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere davanti all'apposita. Commissione la discussione di una tesi di laurea, su argomento attinente la, specialità; g) durante i due anni di corso gli allievi sono tenuti a frequentare come interni la Clinica ortopedica; h) coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista in Ortopedia e Traumatologia potranno ottenere il diploma, di specialista in Fisio-chinesiterapia con un ulteriore anno di studio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 11 - VILLA

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