Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 650/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 18/10/1980 In vigore dal: 11/06/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 650

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 650/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 650 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 479, 480, 481, 482, 483 e 484, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 479. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive, prima facoltà di medicina e chirurgia, e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo) di materia affine. Art. 480. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 481. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo di allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 482. - La ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 483. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive - 1° anno; 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive - 2° anno; 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 484. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialità. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

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