Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 658/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 658
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 658/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. 658
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 227 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in psicologia. Scuola di specializzazione in psicologia Art. 228. - Presso l'istituto di psicologia generale e clinica della facoltà di medicina e chirurgia è istituita la "Scuola di specializzazione in psicologia" la quale - pur nella sua unità, assicurata da insegnamenti comuni - è articolata nei seguenti indirizzi: a) medico; b) differenziale e scolastico; c) industriale e del lavoro; d) sociale. Art. 229. - La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245, nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti. Art. 230. - La scuola conferisce il diploma di "specialista in psicologia" con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma. Art. 231. - Titoli per l'ammissione alla scuola sono: a) per l'indirizzo "medico", la laurea in medicina e chirurgia; b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente. Art. 232. - Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto programma annuale di cui all'art. 243, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità. Art. 233. - Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. L'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico. Gli insegnamenti statutari sono divisi in tre gruppi: a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto; b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 228 e nel successivo art. 234; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto; c) insegnamenti integrativi. Gli insegnamenti di cui ai punti a) e b) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni. Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b). Art. 234. - Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente, sono: 1) metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2° e 3° anno); 2) metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno); 3) psicologia generale (triennale: 1°, 2° e 3° anno); 4) teorie della personalità (biennale: 1° e 2° anno); 5) psicologia dinamica (annuale: 2° anno); 6) psicologia differenziale (annuale: 1° anno); 7) psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno); 8) tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno). Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'art. 233, sono: A) Per l'indirizzo "medico": 1) psicologia dello sviluppo (biennale: 1° e 2° anno); 2) psicofisiologia (annuale: 1° anno); 3) psicofarmacologia (annuale: 2° anno); 4) psicopatologia o neuropsichiatria (biennale: 1° e 2° anno); 5) medicina psicosomatica (annuale: 3° anno); 6) psicologia clinica (biennale: 2° e 3° anno); 7) psicoterapia (biennale: 2° e 3° anno); 8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: 3° anno); 9) igiene mentale (annuale: 2° anno). B) Per l'indirizzo "differenziale e scolastico": 1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno); 2) psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno); 3) pedagogia (annuale: 1° anno); 4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno); 5) psicologia pedagogica (annuale: 1° anno); 6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nella età evolutiva (annuale: 2° anno); 7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno); 8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno); 9) orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno). C) Per l'indirizzo "industriale e del lavoro": 1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno); 2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno); 3) psicologia del lavoro (annuale: 1° anno); 4) metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: 2° anno); 5) ergonomia (annuale: 1° anno); 6) analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno); 7) psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno). D) Per l'indirizzo "sociale": 1) antropologia culturale (annuale: 1° anno); 2) sociologia (annuale: 1° anno); 3) psicologia della comunicazione (biennale: 1° e 2° anno); 4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno); 5) ricerca motivazionale (annuale: 2° anno); 6) psicologia sociale (corso avanzato, annuale: 3° anno); 7) dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno); 8) tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno); 9) patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno). Gli insegnamenti "integrativi" (annuali) di cui al punto c) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue: storia della psicologia; filosofia della scienza; cibernetica; psicologia zoologica; psicolinguistica; organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica; auxologia; neuropsichiatria infantile; pedagogia speciale e differenziale; igiene generale; medicina del lavoro; legislazione sanitaria; legislazione scolastica; legislazione del lavoro; deontologia professionale; sessuologia; psicogerontologia; statistica economica; psicologia della propaganda; psicologia dello sport; psicologia e pedagogia della comunicazione di massa; filmologia; istruzione programmata; psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico; infortunistica del lavoro; psicologia economica. Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale. Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico. La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243. Art. 235. - Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale. Per essere ammessi agli esami annuali di profitto, l'allievo deve avere frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari etc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso. Per essere ammessi all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed avere effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola. Art. 236. - Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia generale e clinica della facoltà di medicina e chirurgia. Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina provvede il rettore. Art. 237. - I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici, o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola. Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà. Art. 238. - Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito dal consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale. Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore. Art. 239. - Spetta al consiglio della scuola: 1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, etc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi; 2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà; 3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari etc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni; 4) stabilire le eventuali prove pratiche da fare sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma; 5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 245), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame; 6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso; 7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2) dell'art. 232 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma 3) del medesimo art. 232, nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prove. Art. 240. - Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola. Art. 241. - Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati. Art. 242. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura seguente: immatricolazione (primo anno di corso) . . . . . . . . L. 12.000 iscrizione (ogni anno di corso). . . . . . . . . . . . >> 100.000 soprattassa esami (ogni anno di corso) . . . . . . . . >> 16.000 contributi laboratorio (ogni anno di corso). . . . . . >> 14.000 tassa di diploma (ultimo anno di corso). . . . . . . . >> 20.000 La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola. Art. 243. - Il direttore della scuola, sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola, compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione. Nel manifesto viene specificato: 1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico; 2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate; 3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentito; 4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma 3) dell'art. 232; 5) l'ordine degli studi, con l'indicazione: a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 234 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto; b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto; c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso; d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno; e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso; 6) le modalità è le condizioni degli esami di profitto e di diploma; 7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi. Art. 244. - L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi. Art. 245. - È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso. Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola. Art. 246 - Norme transitorie. - All'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 22
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