Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 66/1953
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad acquistare il palazzo storico Lamba Doria, da adibire a sede camerale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 66
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 66/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 66
## Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di
Savona ad acquistare il palazzo storico Lamba Doria, da adibire a
sede camerale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 , e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524 , convertito nella legge 7 giugno 1937, o. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Vista la deliberazione n. 1/416 in data 8 dicembre 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di acquistare lo storico palazzo Lamba Doria, da adibire a sede Camerale; Udito il parere del Consiglio di Stato Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad acquistare dai proprietari Società immobiliare per azioni Lamba Doria e dottor Giuseppe Oxilia il palazzo storico Lamba Doria, sito in Savona, via Quarda Superiore, per destinarlo a sede camerale, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 1/416 in data 8 dicembre 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 51. - PALLA
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