Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 662/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 662
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 662/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1974, n. 662
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 81, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del "Centro di televisione a circuito chiuso" della facoltà di medicina e chirurgia. Centro di televisione a circuito chiuso Art. 82. - L'Università degli studi di Roma comprende, altresì, un centro di televisione a circuito chiuso della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 83. - Il centro di televisione a circuito chiuso si propone di porre a disposizione degli istituti scientifici e di ricerca della facoltà, nonchè di altri eventuali istituti universitari di altre facoltà i mezzi adeguati per sviluppare l'attività di ricerca e didattica e scientifica nel campo della applicazione dei mezzi tecnologici all'insegnamento e alla ricerca. Art. 84. - Mediante apposite convenzioni, il centro può fornire prestazioni a pagamento su commissione di pubbliche amministrazioni e di privati. Art. 85. - Sono organi direttivi del centro: a) il consiglio direttivo, nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia e composto da rappresentanti degli istituti che intendono servirsi del centro e in numero di uno per ciascun istituto; b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione del consiglio direttivo. Art. 86. - Il consiglio direttivo dura in carica un triennio accademico. Il presidente del consiglio direttivo è nominato dal rettore su designazione del consiglio stesso. Art. 87. - Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore. Art. 88 (già 82) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Entomologia medica. Art. 236 (ex 234) - è modificato nel senso che il "Corso di specializzazione in meccanografia per diplomati e laureati in statistica" muta la denominazione in quella di "Corso di specializzazione in informatica (distinto in: a) indirizzo di ricerca, b) indirizzo aziendale)". L'art. 260 (ex 258), relativo ai titoli di ammissione alla suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente: Sono ammessi alla scuola: Diplomati in statistica; Laureati in scienze statistiche; Laureati in altre facoltà che abbiano sostenuto esami di matematica e di statistica. Il consiglio della scuola può ammettere altri laureati che dimostrino, tramite colloquio, la conoscenza degli elementi basilari dell'analisi infinitesimale e della statistica. L'art. 262 (ex 260), relativo agli insegnamenti della suddetta scuola, è abrogato e sostituito dal seguente: Sono insegnamenti del corso: Struttura fisica degli elaboratori elettronici (semestrale fondamentale); Linguaggi degli elaboratori elettronici (annuale fondamentale); Questioni logiche e metodi di analisi numerica (annuale fondamentale per l'indirizzo di ricerca); Analisi statistiche (annuale fondamentale per l'indirizzo aziendale); Tecniche della ricerca operativa (annuale complementare); Programmazione lineare e dinamica (semestrale complementare); Elaboratori elettronici nelle aziende di servizi (semestrale complementare); Elaboratori elettronici nelle aziende industriali (semestrale complementare); Elaboratori elettronici nella pubblica amministrazione (semestrale complementare): Sistemi informativi aziendali (semestrale complementare); Cibernetica e teoria dell'informazione (semestrale complementare). L'art. 263 (ex 261), relativo al conseguimento del diploma, è abrogato e sostituito dal seguente: Tutti i discenti per conseguire il diploma dovranno superare i primi tre esami, un esame annuale e due semestrali scelti tra gli esami 6-12. Inoltre per l'indirizzo di ricerca devono superare l'esame 4 e per l'indirizzo aziendale l'esame 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 77. - SCIARRETTA
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