Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 665/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 25/10/1980 In vigore dal: 11/06/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 665

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 665/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 665 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 179, 180, 181, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 179. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di quattro anni ed ha sede presso l'istituto di medicina interna, clinica medica I. La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, ed, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. In circostanze eccezionali, per il migliore funzionamento della scuola, la direzione della scuola, su parere del consiglio di facoltà, può essere affidata al professore ufficiale incaricato della materia oppure ad un docente di chiara fama nazionale ed internazionale rispetto alla disciplina d'insegnamento. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Il numero massimo di iscritti è di dieci per ogni anno di corso. L'ammissione viene stabilita mediante prova scritta e valutazione dei titoli. Art. 180. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I); patologia della tubercolosi polmonare ed extra-polmonare; patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;. fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio; semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio; microbiologia; epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. 2° Anno: anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (I); clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I); fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; broncologia; radiologia dell'apparato respiratorio; profilassi della tubercolosi; igiene e legislazione sociale. 3° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II); clinica della tubercolosi (triennale) (II); chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio; terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio; terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio. 4° Anno: clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III); clinica della tubercolosi (triennale) (III). Art. 181. - I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche a fini di apprendimento, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno), per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere una prova di esame sulle materie del rispettivo anno. Alla fine del quarto anno, gli allievi devono sostenere un esame di diploma. I candidati al diploma devono presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola. Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Torino.

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