Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 666/1953
Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 666
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 666/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 666
## Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito
fondiario delle Venezie, con sede in Verona.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , e la legge 29 luglio 1949, n. 474 ; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 ; Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 , e la legge 6 marzo 1950, n. 108 ; Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 14 marzo 1953; Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con propri decreti in data 24 settembre 1951, n. 1247, e 1 luglio 1952, n. 1062; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto; Decreta: Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue: "I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a L. 1.500.000.000 e sono assegnati per L. 600.000.000 alla Sezione ordinaria; per L. 200.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 700.000.000 alla Sezione autonoma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 28. - PALLA
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